Approfondimenti
RESPONSABILITA’ P.A.: 1. Responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo -Presupposti -Individuazione. 2. Responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo – Annullamento dell’atto amministrativo per meri “vizi di forma” -Risarcibilità -Non sussiste -Ragioni.
1. Affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento
illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale
o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo – correlata
ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico
favorevole sulla relativa spettanza – e nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo,
così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i
pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.
2. Chiarito il quadro generale prodromico alla verifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria,
secondo il Consiglio di palazzo Spada, nel caso di specie, se da un canto l’annullamento
dell’originario diniego era avvenuto per difetto di motivazione, da un altro canto mancava, in
conseguenza del relativo annullamento, la prova della certezza o probabilità vicina alla certezza in
ordine alla spettanza del richiesto trasferimento. Pertanto, non può riconoscersi il diritto al
risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo per meri “vizi di forma”
(violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in
quanto in tali ipotesi è mancante l’accertamento stesso della spettanza del bene della vita.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 4 luglio 2025, n. 5803, con nota di A. Palumbo in Guida al Diritto, n. 30 del 2025, pag. 29