Responsabilità della P.A.

1. In materia di responsabilità della pubblica amministrazione, la perdita di chance costituisce un
danno risarcibile solo quando sia dimostrata l’esistenza di una possibilità qualificata di conseguire un
risultato utile, fondata su elementi oggettivi, seri e coerenti, idonei a dimostrare la concreta probabilità
dell’esito favorevole e il nesso causale tra l’illegittimo comportamento amministrativo e la perdita
subita. La chance non può essere identificata con una mera speranza o aspettativa di fatto, ma integra
un autonomo bene della vita giuridicamente tutelabile solo quando la probabilità di conseguire il
risultato sia apprezzabile e comprovata mediante adeguato supporto probatorio, anche tecnico,
restando escluso il risarcimento in assenza di tale dimostrazione.
2. Sebbene in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento
amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto
quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare di
essere incorsa in un errore scusabile, è pure vero che la presunzione di colpa dell’Amministrazione
può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto
e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè
l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede
nell’assunzione del provvedimento viziato.

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 9 febbraio 2026, n. 1009, in Guida al Diritto n. 9 del 2026, pag. 105

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