Responsabilità della P.A.

1. La carenza di tipo allegatorio deduttivo dell’atto introduttivo del giudizio in ordine ad uno degli
elementi integranti la responsabilità civile della p.a. in una causa risarcitoria – anche ad ammettere
il rinvio per relationem a un documento – non può essere sanata per effetto dell’integrazione derivante
dalla perizia di parte, ove questa non sia stata notificata alla controparte nel termine di
centoventi giorni, previsto dall’art. 30 comma 5 c.p.a. per la proposizione dell’azione. (2).
1.Nella fattispecie al suo esame il Consiglio di Stato ha, in riforma della sentenza appellata, ritenuto
inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di specificità dei motivi di ricorso, relativamente
ad una causa risarcitoria intentata dopo la formazione del giudicato sull’illegittimità della mancata
iscrizione alla c.d. white list da parte della Prefettura, sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva
specificato nel ricorso quali erano i pregiudizi conseguenti alla condotta lesiva, stante la generica
allegazione ivi contenuta di “danni derivanti dalla dismissione” di non meglio precisati “contratti già
acquisiti” e il richiamo per relationem ai conteggi di una relazione peritale di parte, menzionata come
doc. 1 accluso all’atto introduttivo, ma in realtà mai notificata e depositata oltre il termine di
centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a..
2. La parte ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra
questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore
è titolare), oltre alla condotta illecita della p.a., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra
condotta ed evento dannoso: ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al giudice
amministrativo il principio dispositivo dell’articolo 2697, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il
temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento. (1).
3. La tecnica di redazione del ricorso “per relationem”, impostata sul rinvio ad altro documento, si
pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d),
c.p.a. lnoltre il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte convenuta sia
consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli elementi
costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata, non essendo pertanto ammissibile che per
l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati
all’atto che viene notificato. (2).
Sottolinea la sezione come il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte
convenuta sia consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli
elementi costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata, non essendo pertanto ammissibile che per
l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati
all’atto che viene notificato.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1674; sez. III, 23 maggio 2019, n. 3362; sez. VI, 19
novembre 2018, n. 6506; C.g.a., sez. giur., 7 aprile 2021, n. 295.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2023, n. 5425; sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10808; sez. IV, 21
febbraio 2020 n. 1323; 25 ottobre 2019, n. 7275; 12 luglio 2019, n. 4903.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 21 maggio 2025, n. 4339, in Giurisprudenza Italiana n. 7 del 2025, pag. 1493, con commento di C. Contessa.

vedi il testo