Edilizia ed Urbanistica

“in ipotesi di lottizzazione abusiva, ove le aree lottizzate vengano acquisite al patrimonio disponibile
comunale, ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001, si realizza l’acquisto a titolo
originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità
dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui
continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto
della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo
comma dell’art. 1141 c.c.”.

Cassazione civile, Sezione Seconda, Sentenza 28 febbraio 2025, n. 5354, in Guida al Diritto, 19 aprile 2025 n. 14, p. 38, con commento di Mario Finocchiaro “Impossibile invocare l’usucapione senza il possesso dell’immobile”.

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