Edilizia ed Urbanistica

Nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione” si verifica ove l’intervento edilizio
interessi un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri
perimetrali, strutture copertura), nel mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio
preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti
e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza variazioni rispetto alle
originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti di volumetria. In presenza di tali
aumenti si verte, invece, nell’ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in
tema di distanze vigente al momento della medesima.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26 giugno 2025, n. 17283, in Guida al Diritto, n. 30 del 2025, p. 55

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