Edilizia ed Urbanistica

Il Collegio ritiene (…) di dover riconsiderare le conclusioni cui è approdato nei precedenti sopra
richiamati, con riferimento alla validità, o no, della ingiunzione a demolire adottata in pendenza di
un provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria penale. In particolare, non sembra
possa confermarsi l’indirizzo di cui sopra nella parte in cui reputa nulla, nella sostanza per
impossibilità dell’oggetto, l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del
predetto sequestro penale. A ben discernere, l’oggetto di un’ordinanza siffatta, anche perdurante il
vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità. Non si è in
presenza insomma di un oggetto “impossibile”. Semmai, questo sì, stante quanto sopra considerato
in merito all’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione contra se con l’autorità
amministrativa, per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita
(in assenza della collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza
dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità
giuridica del provvedimento. In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in
sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto
avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in
ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del
sequestro. Allorquando tale efficacia venga a cessare l’esecutività dell’ordinanza di demolizione,
precedentemente sospesa, si riespanderà automaticamente e l’ingiunzione potrà essere eseguita,
senza alcuna necessità di un riesercizio dello specifico potere repressivo. Occorre unicamente
precisare che la riespansione dell’esecutività dell’ordinanza di demolizione in precedenza adottata,
dopo la cessazione del provvedimento di sequestro, non può però conculcare il diritto del soggetto
ingiunto di eseguire spontaneamente la demolizione, prestando ottemperanza al relativo ordine,
entro il termine di legge. Onde tutelare questo diritto, pertanto, il Comune, una volta acquisita notizia
della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in
precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale
ottemperanza.
Conforme: TAR Sicilia -Catania, Sez. I, 7 novembre 2024, n. 3672 e Cons Stato, Sez. VI, 27 marzo 2024, n.
2899.
Difforme: Cns Giust. Ammin. Sicilia, Sez. riun, n. 1175/2014 del 9 luglio 2013, aff. N. 62/2013; Cfr. n.
301/2018 del 12 giugno 2018, aff. N. 200/2016; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 2 gennaio 2025, n. 3, in Urbanistica ed appalti n. 4/2025, pag. 469, con commento di Alessandra Amore: “L’efficacia temporale dell’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva sottoposta a sequestro penale”, pag. 427

vedi il documento