Edilizia ed Urbanistica

1. Sono illegittimi, per difetto di motivazione, gli atti di adozione e di approvazione di una variante
al P.R.G., atti a consentire, in una zona circoscritta e a vantaggio di un unico proprietario,
un’edificazione per destinazione alberghiera, quando la zona interessata dalla variante contestata sia
stata ritenuta dall’amministrazione comunale meritevole di una particolare tutela sotto il profilo
ambientale e paesaggistico in occasione dell’adozione del P.R.G., approvato solo pochi mesi prima,
tanto da delimitare al massimo l’edificazione, riservandola alle costruzioni utili al fondo o destinate
alla residenza qualificata, sussistendo la manifesta incompatibilità (e, dunque, irrazionalità) di una
modifica intervenuta a brevissimo lasso di tempo, rispetto alle finalità del vincolo e l’idea di sviluppo
del territorio, come esplicitate in sede di adozione e approvazione del P.R.G. (1).
2. Sussiste l’interesse a ricorrere relativamente alle deliberazioni di adozione e approvazione di una
variante al P.R.G. quando i ricorrenti, lungi dal dedurre la mera vicinitas, alleghino le concrete e
lesive ricadute degli effetti della variante sulla fruizione della loro proprietà. (2).

Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 29 gennaio 2025, n. 714.

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