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EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Permesso di costruire in sanatoria ritenuto illegittimo dal giudice penale – Autotutela del titolo edilizio –Necessità -Limiti temporali per l’autotutela -Inapplicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione impartito dal giudice –Revoca in ragione del successivo permesso di costruire in sanatoria -Ammissibilità. 3. Edilizia ed urbanistica – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Successivo permesso di costruire in sanatoria – Accertamento di compatibilità – Competenza del giudice dell’esecuzione.
1. Il giudicato penale in materia di abusivismo edilizio non priva l’amministrazione del potere di
provvedere sulla medesima questione edilizia mediante il rilascio di un permesso di costruire in
sanatoria, tuttavia qualora tale provvedimento venga ritenuto illegittimo dal giudice penale (nella
specie, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di revoca dell’ordine di demolizione) in sede di
incidente di esecuzione, alla medesima amministrazione non resta che procedere al ritiro in
autotutela del titolo edilizio, anche oltre il termine ordinario di autotutela.
In motivazione la sezione ha precisato che, nel caso in cui la nota di illiceità dell’abuso commesso si
appalesa in virtù di una esclusiva ed autonoma valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale,
residua uno spazio molto limitato per una eventuale (ulteriore e diversa) valutazione dell’autorità
amministrativa urbanistica, il cui intervento finisce in sostanza con il presentarsi come a livello di
leale collaborazione con l’autorità giudiziaria rispetto ai poteri repressivi e sanzionatori già esercitati
in maniera compiuta e definitiva dal giudice penale.
2. In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna,
per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di
passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente
incompatibile con provvedimenti dell’amministrazione che abbiano conferito all’immobile una
diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività. (1).
3. L’ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di
condanna per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito
dalla legge alla autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo
dell’amministrazione, onde è il pubblico ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice
dell’esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano
stati emanati medio tempore dalla autorità amministrativa. (2).
(2) Conformi: Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2014, n. 47402, Sez. III, 21 novembre 2012, n. 3456, Sez. III, 18
gennaio 2012, n. 25212.
(3) Conformi: Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 25212; 17 ottobre 2007, n. 42978.
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 5774