Edilizia ed Urbanistica

1. Il “Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana” ha una valenza sovraordinata
rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale comunale; pertanto, il fatto che il piano regolatore
del comune sia stato approvato dopo l’approvazione del P.U.T. “Area Sorrentino-Amalfitana” – non
è sufficiente a far ritenere che lo strumento comunale sia per ciò solo conforme al P.U.T., le cui
previsioni prevalgono su quelle, eventualmente difformi, contenute nello strumento urbanistico
comunale. Di conseguenza, gli unici interventi ammissibili sono quelli consentiti dalla l. r. Campania
n. 35 del 1987; e tra questi non rientra un intervento di ristrutturazione edilizia, che, per effetto
dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001,
consiste nella demolizione di un fabbricato preesistente, con successiva ricostruzione di altro
fabbricato, differente per sagoma, prospetti e area di sedime.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 21 maggio 2024, n. 4527

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