Edilizia ed Urbanistica

1. La legittimazione a ricorrere va verificata alla luce dei due criteri della qualificazione e
della differenziazione. Il primo impone di accertare quali siano i dati normativi di riferimento che
consentono di qualificare l’interesse azionato come giuridicamente tutelato e protetto, il secondo
differenzia la situazione in relazione ad un potere amministrativo concretamente esercitato o in corso
di esercizio nell’ambito del procedimento rispetto alla generalità dei consociati. (1).
2. In caso di erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi è ragione di rimettere
la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’articolo 105 c.p.a. qualora non sussista un errore
ricavabile da una motivazione apparente o riferibile a circostanze non pertinenti, tale quindi da
denotare con ogni evidenza una conoscenza approssimativa o molto lacunosa dei fatti di causa.
Viceversa, in caso di riforma, per trattenere e decidere il merito, occorre che la decisione stessa, per
quanto viziata in punto di diritto, costituisca una base valida in fatto. (2).
3. L’interesse ad agire non si esaurisce in una mera dimensione patrimoniale ma contempla, altresì,
gli aspetti di natura non patrimoniale che attengono alla vivibilità, alla fruibilità, al benessere, in
generale, al godimento del bene, interessi che devono ritenersi incisi dall’edificazione in zona
prossima alle proprietà. (3)
4. In materia di autorizzazione alla installazione di un impianto radio base, l’operatività del
meccanismo del silenzio-assenso postula la corretta instaurazione della conferenza di servizi e,
quindi, la rituale convocazione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi rilevanti in
relazione alla concreta istanza ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2025, n. 5357; 2 aprile 2025, n. 2790; 30 agosto 2023, n. 8074.
(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, Ad. plen., 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto
2025); 20 novembre 2024, n. 16, oggetto della News dell’Ufficio del massimario n. 118 del 17 dicembre 2024;
30 luglio 2018, n. 10 (oggetto della News US n. 49 del 2018, nonché in Foro it., 2018, III, 545) e n. 11 (oggetto
della News US n. 48 del 2018), sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6431.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5423 (in materia di interesse ad agire e visuale
panoramica).

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 23 settembre 2025, n. 7480, in Foro Italiano n. 12 del 2025, Parte Terza, pag. 528, con nota di richiami

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