Edilizia ed Urbanistica

1. Ai sensi dell”art. 32, comma 27, lett. d) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”) le opere abusivamente
realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d’insieme,
sono sanabili solo se, oltre al ricorrere di alte condizioni, siano opere minori senza aumento di
volume e superficie. (1).
2. Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio rilasciato in
sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono,
dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del
privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal
rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal
comma 1 dell’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. comma 2 bis del medesimo
articolo. (2).
3. L’art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.
109, detta una disciplina eccezionale per la rapida definizione delle istanze di condono degli
immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 (situati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia) in quanto presupposto necessario per la positiva
definizione del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione (ai sensi del comma
3) e non si applica pertanto al di fuori dell’indicato ambito territoriale; a fronte della diversità delle
situazioni non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza e quello della omogeneità
territoriale.
Cfr Cass. pen., sez. III, 02 marzo 2023, n. 14583 secondo cui in tema di reati edilizi, la procedura
acceleratoria prevista dall’art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
l. 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili
danneggiati dagli eventi sismici dell’agosto 2017, ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio
e di Lacco Ameno, non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei
contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all’art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in
quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale.
(1) Conformi: xx multis Cons. Stato sez. VII, 21 luglio 2025, 6393 e 6392; 6 maggio 2025, n. 3861; 24 aprile
2025, n. 3550.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9143; Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 22 settembre 2025, n. 7428.

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