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OBBLIGAZIONI – PRESCRIZIONE: 1. Obbligazioni solidali passive – Obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi – Obbligazioni solidali a causa obligandi non comune – Distinzione – Fondamento. 2. Obbligazioni solidali passive – Prescrizione ex art. 2941 c.c. – Cause di sospensione – Operatività – Disciplina ex art. 1310 c.c. – Applicabilità alle obbligazioni solidali ad eadem causa obligandi – Sussistenza – Ragioni. 3. Obbligazioni solidali passive – Prescrizione ex art. 2941 c.c. – Cause di sospensione – Operatività – Disciplina ex art. 1310 c.c. – Applicabilità alle obbligazioni solidali a causa obligandi non comune – Esclusione – Ragioni. 4. Obbligazioni solidali passive – Prescrizione ex art. 2941 c.c. – Cause di sospensione – Operatività – Disciplina ex art. 1310 c.c. – Applicabilità alle obbligazioni solidali a causa obligandi non comune – Sussistenza – Conseguenza: estensione della sospesione al coobbligato – Fondamento.
1. La figura delle obbligazioni solidali passive nel Codice Civile sottende sia fenomeni nei quali la
ragione della rilevanza della solidarietà risiede in rapporti plurisoggettivi che sono riconducibili ad
una eadem causa obligandi, cioè ad un rapporto che vede i soggetti coobbligati e, dunque, responsabili
dell’eadem res debita per una causa comune, che li vede direttamente debitori verso il creditore
comune, sia fenomeni nei quali le causae obligandi che determinano la solidarietà della responsabilità
quanto ad una eadem res debita, sono diverse, sebbene collegate fra loro in funzione della tutela di
un interesse che è riferibile solo ad uno dei soggetti coobbligati, sicché i soggetti coobbligati sono più
ma per un debito che, sotto il profilo dell’interesse, è riferibile ad uno solo di loro, essendo gli altri
coobbligati responsabili per un debito altrui.
2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che una corretta esegesi del secondo comma dell’art. 1310 cod.
civ. induca a restringere l’applicabilità dei principi da esso espressi ai soli casi in cui il rapporto
obbligatorio solidale sia connotato dall’eadem causa obligandi. La ragione si rinviene nella previsione
del regresso a favore del condebitore, che è stato costretto a pagare perché – a differenza di quello per
cui operava la causa di sospensione della prescrizione e riguardo al quale il creditore comune non
subiva l’incidenza del corso della prescrizione – la causa di sospensione del corso della prescrizione
non operava e quindi il creditore aveva – per impedire la prescrizione – fatto valere il diritto e chiesto
ed ottenuto il pagamento.
La previsione del regresso sottende che il condebitore solidale, che si è visto chiedere il pagamento
dal creditore comune ed ha pagato, abbia pagato per un debito riferibile anche (nella misura emergente
dai rapporti interni fra i coobbligati in forza di una eadem causa obligandi) al condebitore nei cui
confronti operava la causa di sospensione e che per il suo operare non si era visto chiedere il
pagamento.
3. Se fosse altrimenti, cioè se la causa obligandi non fosse la stessa per i coobbligati, ma il
meccanismo della solidarietà tutelasse l’interesse di uno solo dei coobbligati verso il creditore
comune, essendo l’altro coobbligato – quello per cui la causa di sospensione non operava – tenuto a
pagare per un debito riferibile al coobbligato beneficiario della causa di sospensione, il regresso non
potrebbe avere luogo. Il coobbligato per un debito altrui, se richiesto del pagamento in pendenza di
una causa sospensiva riferibile al coobbligato cui il debito è riferibile, non potrebbe esercitare il
regresso, perché in forza del rapporto per cui doveva pagare il debito oggettivamente dell’altro
coobbligato doveva pagare e sopportare l’onere del pagamento.
4. Quando, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente
da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante
solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma del secondo comma dell’art. 1310
cod. civ. si deve ritenere non operante] la causa di sospensione del corso della prescrizione esistente
nel rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo) si
deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato che risponde verso il
creditore per l’interesse di quell’altro.
La ragione di questa conclusione è che, rispondendo per un debito altrui, il coobbligato, se compulsato
dal creditore e costretto a pagare, non può essere titolare di un’azione di regresso basata sugli accordi
interni di ripartizione di un debito comune verso il creditore e ciò perché è obbligato ad adempiere il
debito per conto del vero debitore.
Cassazione civile, Sezione Terza, Sentenza, 10 maggio 2024, n. 12928, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2025, 1, I, 102, con Commento di Alessandro D’Adda “”Sospensione della prescrizione e debito solidale “in garanzia”: una controversa rilettura dell’art. 1310 cod.civ””.