Contratti

1. Si presume vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 2, lett. m), Codice del Consumo, la clausola
che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso. Tale presunzione può essere vinta solo tramite la prova contraria fornita dal
professionista, dimostrando che tale modifica non determina uno squilibrio significativo tra i diritti e
gli obblighi derivanti dal contratto.
2. Non ricorre alcun deficit motivazionale del provvedimento dell’A.G.C.M., né una lesione dei diritti
di difesa, laddove le difese della parte in sede istruttoria siano state trattate (e riportate analiticamente
nelle loro argomentazioni) in un’apposita parte del provvedimento impugnato e siano superate dall’iter
logico seguito nelle valutazioni conclusive. Anche ai fini del rispetto della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, in tema di standard minimo di motivazione, ex art. 6, non è necessario che l’Autorità
confuti espressamente ed analiticamente ogni singolo rilievo sollevato in sede procedimentale
dall’interessato, ma è sufficiente che espliciti in maniera chiara ed adeguata in sede motiva il percorso
logico giuridico seguito e che questo resista a tali obiezioni.
3. Lo squilibrio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), che fa
scattare la presunzione di vessatorietà della clausola, è di tipo “normativo” (id est tra “diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto”) e non squisitamente “economico” come quello contemplato per
l’azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. Pertanto la mancata previsione di un
corrispettivo non può assumere un valore in sé dirimente nell’ambito del giudizio di vessatorietà, il
quale deve essere, invece, condotto a ben più largo spettro, specie ove si configuri una fattispecie di
squilibrio presunto, per effetto dell’annoverabilità della clausola tra quelle previste dall’art. 33 comma
2 del codice del consumo.
4. Nonostante la, la vessatorietà della clausola che consenta al professionista di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto, senza giustificato motivo indicato nel contratto, ex art.
33, comma 2, lett. m) del D.Lgs. n. 206 del 2005, è ravvisabile laddove, per un verso, la prestazione
offerta a titolo gratuito sia giustificata da un interesse giuridicamente apprezzabile e a matrice
imprenditoriale (quale ad esempio la fidelizzazione del cliente) e, per altro verso, sussista un interesse
parimenti apprezzabile del consumatore a conservare un determinato regime giuridico che impatta su
un servizio di sua utilità.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 11 febbraio 2025, n. 1125, in Foro Italiano n. 5 del 2025, Parte Terza, pag. 210, con nota di richiami

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