Contratti

In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, comma 1, del d.l. n. 18
del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto “Cura Italia”) assume rilievo ai fini
del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale –
qualificando l’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né
superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall’obbligo di risarcimento del
danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento
-, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per
effetto dell’incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il
principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo,
un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte
eccessivamente onerata soltanto nell’ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale
ipotesi, la parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a
fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto
contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non
già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

Cass. civ., Sezione III, Sentenza 16 giugno 2025, n. 16113, in Giurisprudenza Italiana n. 12, pag. 2495, con commento di:
G. Sicchiero: “Il covid ha ucciso anche la solidarietà costituzionale ?”, pag. 2498; E. Colletti: “Gli echi lontani del Covid 19”, pag. 2501.

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