Appalti

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della
tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle
sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove
queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri
di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus
minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; cosicché, in
mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale,
derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi
dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567, in Guida al Diritto, n. 36 del 2025, p. 41

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