Appalti

1. La deroga al principio di rotazione di cui all’art. 49, comma 5, del Codice dei contratti pubblici si applica
alle sole procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del medesimo Codice;
detta deroga, al contrario, non trova applicazione per gli affidamenti diretti seppur preceduti da avvisi
pubblicati su portali telematici senza limitazioni di partecipazione.
2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione l’art. 49 non richiede la perfetta identità di servizi
del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico.
3. Una società strumentale della Regione, soggetta al controllo analogo di quest’ultima e incaricata di
svolgere la funzione di centrale acquisti per il servizio sanitario regionale, sul piano soggettivo è
“sostanzialmente identica” a essa, pertanto, nell’applicare il principio di rotazione, occorre
considerare gli affidamenti dell’una e dell’altra.

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, Sentenza, 8 maggio 2025, n. 3671, in Urbanistica e appalti n. 4 del 2025, pag. 481, con commento di A.E. Basilico, “La logica proconcorrenziale e “distributiva” del principio di rotazione nella sua applicazione agli affidamenti diretti”, pag. 484

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