Approfondimenti
APPALTI – FINANZA DI PROGETTO: 1. Atto amministrativo – Revoca ex art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 – Presupposti. 2. Atto amministrativo – Motivazioni plurime, distinti autonome – Legittimità di una sola motivazione – Sufficienza – Ragioni. 3. Finanza di progetto – Dichiarazione di pubblico interesse – Revoca per assenza di esito positivo della successiva procedura di gara – Legittimità 4. Finanza di progetto – Dichiarazione di pubblico interesse – Revoca – Indennizzo – Automaticità – Non sussiste – Presupposti: affidamento incolpevole del privato – Necessità.
1. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi – definiti dall’art. 21-quinquies della l. n. 241
del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche – consistono nella sopravvenienza di motivi
di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento
dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico
originario. (1).
2. Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni, distinte e autonome,
ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente di per
sé a supportare l’intero provvedimento, per cui non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte
a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di tali altre motivazioni
non può comunque portare al suo annullamento. (2).
3. Il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di
progetto è legittimo laddove fondato sull’autonomo profilo motivazionale dell’assenza di esito
positivo della successiva procedura di gara.
4. L’indennizzo conseguente a revoca di un atto amministrativo legittimo, ma non più rispondente
all’interesse pubblico demandato alla cura dell’amministrazione, non consegue in via diretta e
automatica all’atto di revoca, occorrendo altresì che abbia inciso su un affidamento incolpevole del
privato, tale non potendosi intendere quello di chi abbia volontariamente dato causa all’atto oggetto
di successiva revoca, ovvero abbia tenuto una condotta complessiva non improntata ai canoni della
normale diligenza, ovvero al generale dovere di buona fede.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 23 ottobre 2025, n. 8229