Appalti

1.“nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata,
restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi
confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia
prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata
portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n.
9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13983 del
24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez.
2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez. 3, Sentenza n.
14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del
16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995; Sez.
2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2573
del 12/04/1983).Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius
poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest’ultimo di ottenere la riparazione dei danni
conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all’assuntore e accaduti in corso d’opera, prima che
fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all’art. 1453 c.c., sicché
non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con
riferimento ai termini di decadenza e prescrizione. Ed invero, ontologicamente l’integrativa garanzia
speciale per le difformità e i vizi della “opera” appaltata postula la definitività della distonia rispetto
alle prescrizioni pattuite o alle regole tecniche cui essa avrebbe dovuto conformarsi, ossia la
realizzazione e consegna dell’opera commissionata, mentre, a fronte di “difformità” o “vizi” rilevati
in corso d’opera, quali mere lacune in procedendo – ossia non ancora definitive e, quindi,
astrattamente sanabili nell’ipotetico prosieguo dell’esecuzione –, il committente può avvalersi delle
facoltà di cui all’art. 1662, secondo comma, c.c. e, ove si cristallizzi la definitiva interruzione
dell’appalto, indipendentemente dall’imputazione al committente o all’assuntore di detta interruzione,
può essere invocata la tutela riparatoria secondo il regime ordinario (Sez. 2, Sentenza n. 6931 del
22/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 27/03/1998). ”Tanto perché, ove l’appaltatore non proceda
secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell’arte, a fronte di un’opera ancora in itinere e di
lavori ancora in progress, non può essere effettuata, in quel momento storico, alcuna prognosi sul
completamento e sulla perfetta realizzazione alla scadenza contrattuale, salvo che, a causa
dell’inadempimento dell’appaltatore, il compimento dell’appalto venga ritenuto irrimediabilmente
compromesso e, dunque, siano integrati irregolarità o inconvenienti in corso d’opera ai quali
l’artefice non possa più rimediare, attesa la loro irreparabilità e definitività, potendo, in tal caso,
invocarsi, non già il regime della garanzia speciale per le difformità e i vizi, ma il regime ordinario
della risoluzione per inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 14/06/1990; Sez. 2, Sentenza
n. 3465 del 18/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 3, Sentenza n. 936 del
02/04/1974; Sez. 1, Sentenza n. 275 del 05/02/1971).Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra
le parti dell’appalto, per effetto dell’esercizio del diritto potestativo di recesso dell’appaltante,
nessuna equiparazione può essere disposta tra completamento dell’opera e definitiva interruzione dei
lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti
contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell’attuazione dello ius poenitendi;
2. i compiti del direttore dei lavori sono essenzialmente attinenti al controllo sull’attuazione
dell’appalto, che l’appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori
ha il dovere, attesa la connotazione prettamente tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché
l’opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e
alle regole della buona tecnica durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo
successivo all’ultimazione dei lavori (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 7336 del 14/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n.
8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia
della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al
capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici
volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. In siffatta dimensione, non si
sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune
disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di
riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si
concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e
giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo
della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, dunque, l’obbligo del professionista di verificare,
attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in
relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei
materiali impiegati (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15718 del 04/06/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913
del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008);
3. in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore
dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno
risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se
dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del
danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del
03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016;
Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004; Sez. 2, Sentenza
n. 972 del 28/01/2000).

Cassazione civile, Sezione Seconda, Sentenza 08 gennaio 2024, n. 421, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 4/2024, p.771, con nota di Emanuela Zito “Appalto tra rimedi generali e speciali nella prospettiva del recedente”.

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