Approfondimenti
APPALTI – CONCESSIONI: 1. Appalti – Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Collegamento sostanziale tra imprese -Elementi plurimi, precisi e concordanti -Necessità – Onere della prova: grava sulla stazione appaltante – Sindacato giurisdizionale – Limite. 2. Appalti – Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Collegamento sostanziale tra imprese – Sostanziale unicità dell’offerta prestazionale – Identità imprenditoriale – Violazione dell’interesse proconcorrenziale e dell’affidamento del committente -Sussiste. 3. Appalti – Concessioni amministrative – Concessioni di beni e servizi – Collegamento sostanziale tra imprese -Presupposti: controllo sostanziale ex art. 2359 c.c.; relazione tra imprese; unicità del centro decisionale.
1. Il collegamento sostanziale tra imprese va desunto dalla presenza di elementi plurimi, precisi e
concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in
concreto di un tale collegamento ed il relativo onere della prova grava sulla stazione appaltante, non
potendo il giudice svolgere una valutazione autonoma di tipo sostitutivo. (1).
In motivazione la sezione ha indicato gli indici presuntivi che consentono di ritenere che più offerte
provengano da un unico centro decisionale, tra cui: i) la comunanza dell’organo di vertice tra due
imprese (Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6010; sez. III, 10 maggio 2017, n. 2173); ii) la
pressoché integrale identità delle migliorie proposte (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3768); iii)
la coincidenza del giorno di spedizione del plico contenente l’offerta dal medesimo ufficio postale
con le medesime modalità (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2021, n. 8340). Viceversa, ha ritenuto
che eventuali legami di parentela intercorrenti tra soci di diversi operatori economici non denotano
di per sé l’esistenza di un unico centro decisionale.
2. Quando plurimi e univoci indici sintomatici rivelano il dato oggettivo della sostanziale unicità
dell’offerta prestazionale, si è in presenza non di un mero collegamento societario, ma piuttosto di
una sostanziale identità imprenditoriale dietro lo schermo formale di una apparente diversità
soggettiva. In tal caso l’applicazione del vincolo di aggiudicazione risponde non solo a tutelare
l’interesse proconcorrenziale, ma anche a proteggere l’affidamento riposto dal committente sulle
reali caratteristiche imprenditoriali dello specifico soggetto tenuto a rendere la prestazione. (2).
3. L’accertamento dell’unico centro decisionale passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio:
verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 c.c.; verifica
dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad
un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; verifica dell’esistenza di un unico
centro decisionale sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e
personali delle società, ovvero, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si
possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale. (3).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 27 novembre 2024, n. 2298; Cons. Stato, sez. V, 4
gennaio 2018, n. 58.
in parte: Corte di giustizia UE, sez. IV, 19 giugno 2019, in C-41/18 secondo cui il compito di valutare se un
operatore economico debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto è affidato alle
amministrazioni aggiudicatrici e non al giudice nazionale
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2022, n. 9003.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165; 10 gennaio 2024, n. 353.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 14 agosto 2025, n. 7041