Appalti

La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part-time, non può essere
utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per
integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica,
in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui
complessa organizzazione si inserisce la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e
della caratteristica dell’intuitu personae. (1).
Sottolinea la sezione che, parimenti, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti pubblici è un elemento retributivo del tutto neutro rispetto alla problematica in
esame e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione
organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa
organizzazione pubblica.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5003.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 20 giugno 2025, n. 5407

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