Appalti

L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei
contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va
interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità
nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se
neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare
tale offerta inammissibile.

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – Sentenza 9 giugno 2025, n. 6, in Giurisprudenza Italia, n. 8/9 del 2025 pag. 1731, con commento di C. Contessa, nonché in Urbanistica ed appalti n. 5/2025,pag. 593, con commento di V. Bello: “Condizioni “intrinseche” ed “estrinseche” di partecipazione alla gara in un recente arresto creativo dell’Adunanza Plenari del Consiglio di Stato”

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