Appalti

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato si desume innanzi tutto che nel caso di specie non
è assolutamente applicabile l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto non si è in presenza
dell’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo per vizi di legittimità del medesimo.
Aler, infatti, dopo avere provveduto all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del codice, non è
pervenuta alla stipulazione del contratto per fatti addebitabili all’aggiudicatario – come sarà meglio
specificato in seguito – per cui il provvedimento ampliativo è stato oggetto di una pronuncia di
decadenza per inadempimento, da parte del beneficiario del provvedimento, degli obblighi sullo
stesso incombenti.
L’atto gravato non è quindi il frutto di una nuova valutazione di una precedente determinazione
dell’Amministrazione – nel caso di specie, infatti, il provvedimento di aggiudicazione non è stato
annullato – ma consegue all’accertamento delle inadempienze compiute dall’aggiudicatario, che
hanno impedito ad Aler di sottoscrivere il contratto d’appalto con l’impresa affidataria.
Si tratta, in conclusione, di un provvedimento di decadenza da qualificarsi come “sanzionatorio”,
giacché il provvedimento ampliativo perde efficacia per fatti successivi alla sua adozione ed
addebitabili al destinatario del provvedimento stesso (cfr. sui provvedimenti di decadenza, Consiglio
di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2254 del 2020 ed in particolare il punto 12 della medesima).
Fermo restando quanto sopra esposto, anche a volere ritenere applicabile alla presente fattispecie l’art.
21-quinquies della legge n. 241 del 1990 – sulla revoca in senso proprio del provvedimento
amministrativo – tale articolo non prevede alcun termine per l’adozione dell’atto di ritiro ma consente
la revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e l’atto impugnato espone motivatamente le
ragioni dell’Amministrazione a fronte degli accertati inadempimenti del RTI Donati.

 

T.A.R. Lombardia -Milano – Sezione Seconda – Sentenza 17 marzo 2025, n. 936.

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