Appalti

1. L’impugnazione della lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31
marzo 2023, n. 36 – che rafforza l’obbligo di includere i criteri ambientali minimi (CAM) nei
documenti progettuali e di gara – deve avvenire nell’immediato, nei termini perentori decorrenti
dalla pubblicazione del bando di gara nei casi: i) di totale mancata indicazione dei CAM nella
documentazione progettuale e di gara, venendo in rilievo un’ipotesi di grave carenza
nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; ii) di mero rinvio al decreto di
adozione dei CAM, qualora, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto
del contratto da stipulare, si concretizzi una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la
formulazione dell’offerta; iii) di indicazione non conforme al decreto di adozione dei CAM, se vi è
la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di
precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente
incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura o ancora perché
rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile. (1).
In motivazione si è ritenuto che non ricorresse un contrasto giurisprudenziale nel Consiglio di Stato
tale da rendere necessario il rinvio all’Adunanza plenaria: ciò in quanto con le sentenze nn. 3542 e n.
3411 del 2025 della V sez. erano state decise controversie in cui la mancata indicazione dei CAM
nella documentazione progettuale e di gara si era risolta, nella sostanza, in un’ipotesi di grave carenza
nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, mentre la sentenza, della medesima
V sez., n. 3197 del 2022 era riferita ad un’ipotesi in cui l’obbligo di inserire i CAM era stato
effettivamente osservato, nella lex specialis di gara, posto che i CAM erano stati espressamente
recepiti nell’ambito delle specifiche tecniche allegate al capitolato tecnico ed infine nella sentenza
della sez. III, n. 4385 del 2025, si era affermato che “la violazione delle norme imperative in materia
di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta
valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara,
mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge
di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata
impugnazione del bando)”, specificando che non “possono invocarsi in senso contrario le recenti
sentenze della V Sezione n. 3411 e 3542 del 2025, perché, appunto, relative a fattispecie peculiari,
dal momento che in esse si dà espressamente atto che i ricorsi introduttivi, ritenuti irricevibili,
lamentavano in realtà una lesività consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta consapevole”.
2. L’onere di tempestiva impugnazione della lex specialis di gara violativa della disciplina in materia
di CAM che determini l’impossibilità di formulare l’offerta: i) risulta coerente con
la ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi, da individuarsi nell’esigenza che la politica
nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti
ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili,
“circolari”, nel diffondere l’occupazione “verde” e nell’esigenza della pubblica amministrazione di
razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa; ii) è conforme ai principi di
buona fede e di tutela dell’affidamento, recepiti nell’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, che configura un
“rapporto” di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione e comporta anche una
responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo; iii) è in
linea con il principio del risultato che non va riguardato ponendolo in chiave antagonista con il
principio di legalità.
Cfr quanto alla ratio dei CAM: Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2022, n. 9879; 5 agosto 2022, n. 6934;
quanto al principio di buona fede e di tutela dell’affidamento: Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2023,
n. 10744; quanto al principio del risultato: Cons Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2025, n. 4385; quanto all’ipotesi di cui alla lett. a)
Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2025, n. 3542 e 18 aprile 2025, n. 3411.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 25 luglio 2025, n. 6651

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