Appalti

1. L’impresa terza classificata risulta portatrice di un interesse attuale e concreto ad impugnare
l’atto di aggiudicazione qualora, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla
postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, potendo solo in tal modo
avvantaggiarsi dello scorrimento della graduatoria conseguente all’accoglimento del ricorso.
Tuttavia, l’interesse del medesimo concorrente a contestare l’esito della graduatoria può
sopravvenire a seguito della revoca o dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione, mediante
impugnazione del provvedimento di scorrimento disposto in favore del secondo graduato (1).
2. Il principio di equivalenza ha alla sua base fondamentali e non eludibili esigenze di tutela
concorrenziale e trova applicazione indipendentemente da espressi richiami contenuti negli atti di
gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica; la valutazione può essere effettuata anche
dalla commissione di gara in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la
rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis. (2).
3. La norma ISO:45004, pur non inglobando una certificazione di qualità, contiene “linee guida”
equivalenti a un requisito di “processo”, atti a garantire standard di sicurezza sul lavoro. Il rispetto
dei processi di valutazioni indicati nella ISO:45004 è funzionale al riconoscimento dei requisiti per
ottenere la certificazione regolata dalla norma ISO:45001. La commissione di gara è tenuta a
richiedere, valutare e motivare l’eventuale giudizio di non equivalenza tra i requisiti “di processo”
inglobati nella norma ISO:45004 e quelli correlati al possesso della certificazione ISO: 45001.
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2014. Sulla categoria dell’interesse sopravvenuto: Cons. Stato,
sez. VI, 7 marzo 1996 n. 365; T.a.r. per il Lazio, sez. III, 24 ottobre 1991 n. 1581.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III quater, n.16215 del 2025; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 27 giugno 2024,
n. 2083; Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; T.a.r. per le Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207.

T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 24 ottobre 2025, n. 1717

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