Appalti

1. Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico
di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le
une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. A garanzia
della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili
le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l’attività ermeneutica comporti
un’indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo. (1).
2. Ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di
personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con
esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la
valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima. (2).
Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio premiale per la figura
dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell’offerta, si evinceva che detto personale fosse
a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. Ha inoltre evidenziato che l’indicata
interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, fosse suffragata sul
piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale
adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio
premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle
risorse personali dedicate al servizio.
3. In materia di gare pubbliche aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, può disporsi, ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 124, comma 1, c.p.a., il subentro
nel contratto ove non residuino profili di discrezionalità nella valutazione delle offerte e risulti
accertata la spettanza dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente. (3).
Cfr. quanto a poteri della commissione di gara in materia di valutazione delle offerte secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Corte di giustizia UE, sez. II, 24 novembre
2005, C-331/04; quanto al subentro nel contratto: Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2025, n. 8114; 31
luglio 2024, n. 6872; 26 gennaio 2021, n. 788; 20 settembre 2016, n. 3910.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; sez. V, 13
settembre 2024, n. 7570; 13 ottobre 2023, n. 8966.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2473, nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta
della commissione di gara di non attribuire il punteggio premiale per l’individuazione di un responsabile di
settore, giacché era stata verificata la coincidenza di tale figura con quella del direttore del centro.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 10 ottobre 2025, n. 7945

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