Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti – Consorzio di cooperative – Procedura di gara – Partecipazione distinta ed autonoma delle consorziate -Ammissibilità – Comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale – Attività svolte quali mere esecutrici designate -Rilevanza -Titolarità del relativo contratto -Non è necessaria. 2. Appalti – Procedura di gara – Illecito antitrust – Esclusione dalla gara -Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM – Necessità -Pendenza del procedimento sanzionatorio – Insufficienza. 3. Appalti – Concessione – Servizi museali – Durata – Previsione subregolamentare – Abrogazione implicita 4. Appalti – Concessione – Servizi museali – Gestione integrata – Presupposti.
1. Sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e
munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se
finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna
corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, potendo le
consorziate partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica,
possono spendere, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale, quelli
maturati per le attività svolte quali esecutrici designate, non rilevando a tali fini la titolarità del
contratto ma l’effettiva esecuzione del servizio. (1).
2. L’illecito antitrust può assumere rilevanza quale causa di esclusione dalla gara solo se sia stato
oggetto di una decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che abbia sanzionato
il comportamento dell’impresa, posto che l’esistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza
può essere dimostrata solo dopo una decisione che qualifichi giuridicamente i fatti in tal senso;
pertanto prima dell’adozione di tale provvedimento, in pendenza del relativo procedimento, non
sussiste alcun onere dichiarativo in capo all’operatore economico. (2).
3. L’art. 6 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 29 gennaio 2008, laddove prevede
la durata della concessione per i servizi museali per quattro anni, rinnovabili per altri quattro, è
disposizione non regolamentare, attuativa di una previsione di legge (art. 14, comma 2, decretolegge 1 ottobre 2007, n. 159) abrogata dall’art. 8, comma 3, lett. e), d.l. 30 aprile 2010, n. 64 (come
convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100), per cui lo stesso non può ritenersi più applicabile,
essendo mutata la disciplina di fonte primaria, oggi individuabile nell’art. 178 del vigente codice dei
contratti pubblici (secondo cui «[l]a durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente
concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario»). (3).
Il Consiglio di Stato, nella fattispecie, pur esaminando nel merito la censura, ha ritenuto che la
stessa fosse in primis inammissibile per difetto di interesse, potendo la doglianza relativa alla durata
della concessione in cinque anni, anziché in quattro anni, rinnovabile per altri quattro, essere fatta
valere solo dall’aggiudicatario.
4. La gestione integrata, nella concessione dei servizi museali, non comporta la perdita della
centralità della concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, dovendo
esservi la prevalenza dei servizi aggiuntivi rispetto a quello accessorio e strumentale di biglietteria,
per cui i servizi aggiuntivi, in caso di uso di tale strumento giuridico, non possono divenire né
formalmente, né sostanzialmente, accessori. (4).
In motivazione il Consiglio di Stato ha precisato che ciò si evince dall’ art. 117, comma 3, del codice
dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che prevede la gestione concessoria integrata come
mera possibilità.
(1) Conformi: Quanto alla possibilità di partecipazione alla gara della singola consorziata: Cons. Stato, sez. V,
30 luglio 2025, n. 6754; 5 aprile 2024, n. 3144; 2 settembre 2019, n. 6024; Corte di giustizia UE, sez. IV, 23
dicembre 2009, C-376/08. Quanto all’imputabilità dell’attività svolta dalle consorziate al consorzio: Cons.
Stato, sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754; 7 novembre 2022, n. 9752; 17 luglio 2017, n. 3505; Ad. plen., 20 maggio
2013, n. 14.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2024, n. 606 e 14 luglio 2022, n. 5990, con richiamo a Corte di
giustizia UE, sez. IV, 24 ottobre 2018, C-124/17.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2024, n. 6662.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2024, n. 6662; 7 dicembre 2017, n. 5773.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 30 luglio 2025, n. 6754