Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti – Casellario informatico dei contratti pubblici – Iscrizione -Automaticità – Illegittimità -Ragioni -Esercizio di un potere atipico di accertamento con finalità dichiarativa – Necessità -Ragioni. 2. Appalti – Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici – – Iscrizione -Automaticità per mancanza di contraddittorio -Illegittimità -Sussiste.
1. L’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 222, comma 10, D.Lgs.
n. 36/2023, costituisce un potere atipico di accertamento con finalità dichiarativa. Pertanto, l’Anac
non può limitarsi alla mera trascrizione delle segnalazioni ricevute dalla stazione appaltante ma è
tenuta a valutarne preventivamente l’utilità e la nonmanifesta infondatezza, in continuità con le
previsioni del D.Lgs. n. 50/2016. Tale attività valutativa rappresenta una condizione ineliminabile
perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della
competitività di un operatore economico, determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano
l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi
rapporti procedimentali o contrattuali), spesso privi di verifica in sede giurisdizionale.
2. È illegittimo il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, adottato
dall’Anac con delibera n. 272/2023, nella parte in cui non prevede: la possibilità per l’operatore
economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; la
valutazione del materiale istruttorio raccolto; l’adozione di una motivata decisione finale di
archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario. Invero, posto che quest’ultima genera effetti
negativi per l’operatore e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno esercitato poteri
autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata
preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, il contraddittorio
rappresenta una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione I-quater, Sentenza 13 maggio 2025, n. 9151, in Urbanistica e appalti n. 6 del 2025, pag. 774, con commento di C. Commandataore: <<L’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici: il contraddittorio come “riserva di umanità”>>, pag. 777.