Approfondimenti
AMBIENTE: 1. Ambiente – Autorizzazione unica ambientale – Pacifica inosservanza prescrizioni – Unitamente al disagio manifestato dalla popolazione – Revoca – Legittimità – Fondamento: principio di precauzione legittima un’anticipazione delle soglie di tutela – Ragioni 2. Ambiente – Autorizzazione unica ambientale – Revoca – Tutela ambientale – Violazioni prescrizioni edilizie e paesaggistiche – Incidenza – Rilevanza – Sussiste
1. È legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti
adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al
disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni,
laddove detti inadempimenti abbiano determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può
essere anche solo potenziale, in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche
alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela (1).
2. Sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consenta l’adozione di provvedimenti
sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica
ambientale, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che
siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338, secondo cui il principio di precauzione,
codificato all’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, legittima l’autorità competente a revocare un’autorizzazione
allo scarico dei reflui domestici qualora vi siano rischi potenziali per la salute e l’ambiente, anche se tali rischi
non siano certi o definiti.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 maggio 2025, n. 4721