Accesso, Appalti

1. L’istanza relativa agli atti in materia di contratti pubblici, ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023,
costituente declinazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, strumentale alla difesa in giudizio,
rientra nell’accesso difensivo. Una volta accertati i presupposti dell’accesso, stante la strumentalità
della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive, all’amministrazione e al giudice non
è demandata alcuna ultronea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto
nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo
all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla P.A. o allo stesso G.A. nel giudizio
sull’accesso .
2. Il legislatore, nel prevedere — all’art. 36, d.lgs. n. 36/2023 — l’immediata ostensibilità degli atti
di gara per i primi cinque concorrenti, ha inteso anticipare la conoscibilità di tali documenti, onde
consentire alle parti di valutare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione proprio al fine di
evitare che le loro contestazioni siano affidate a ricorsi c.d. « al buio » e di rendere immediatamente
conoscibili gli elementi che potrebbero condurre (o convincere a desistere) a contestazioni del
provvedimento di aggiudicazione. Significativa in tal senso la decisione di introdurre un rito super —
accelerato con la previsione del termine di 10 giorni per promuovere il ricorso ai sensi dell’art. 116
c.p.a. avverso la decisione dell’Amministrazione di oscuramento di parte della documentazione .
3. L’art. 36, comma 3, e l’art. 90, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 prevedono che nella comunicazione
dell’aggiudicazione la Stazione appaltante dia conto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste
di oscuramento di « parti » delle offerte, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Da ciò deriva che, una volta intervenuta l’aggiudicazione e la sua comunicazione digitale, i primi
cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere direttamente mediante piattaforma anche
alle reciproche offerte, fatto salvo il caso in cui vi siano stati degli oscuramenti. L’oscuramento segue
ad una specifica richiesta dell’offerente, corredata da una dichiarazione motivata e comprovata » in
ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la richiesta venga presentata,
la Stazione appaltante nella comunicazione dell’aggiudicazione deve puntualmente dare conto della
propria decisione e della motivazione sottesa sia all’accoglimento che al rigetto della stessa .
4. Generiche e immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che, per legge, devono
essere motivate e comprovate) appaiono difficilmente riferibili ad un settore, come quello della
ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali .

TAR Lazio Roma- Sezione Prima, Sentenza 14 gennaio 2025, n. 565, in Foro amministrativo 2025 n. 1, pag. 101

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