Approfondimenti
ENERGIA:1. -Giurisdizione -Accordi integrativi e sostituivi di provvedimento -Questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo -Giurisdzione del Giudice Ordinario -Sussiste. 2. -Giurisdizione -Transazione emendati dell’originario accodo integrativo e/o sostituivo di provvedimento -Questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. – Esclusione -Giurisdzione del Giudice Ordinario – Sussiste. 3. -Decreto ingiuntivo -Notificazione a mezzo posta -Incertezza assoluta sulla persona del consegnatario per la mancata indicazione delle sue generalità e per l’omessa univoca specificazione del suo rapporto con il destinatario – Nullità della notifica. 4. Realizzazione impianto FER -Misure compensative a carattere meramente economico patrimoniale a carico del titolare dell’impianto ed in favore del Comune -Impossibilità – Misure compensative a carattere ambientale e territoriale -Possibilità/Limiti. 5. Realizzazione impianto FER -Misure compensative ex Allegato 4 D.M. 10 settembre 2010 -Determinazione nell’ambito della conferenza di servizi -Necessità -Determinazione autonoma da parte del Comune -Impossibilità. 6. Realizzazione impianto FER -Misure compensative ex Allegato 4 D.M. 10 settembre 2010 -Non sono dovute in modo automatico in ragione della realizzazione dell’impianto FER – Valutazione delle caratteristiche delle dimensioni e del suo impatto sull’ambiente – Necessità. 7. Realizzazione impianto FER -Misure compensative ex Allegato 4 D.M. 10 settembre 2010 -Presupposti e Contenuto -Individuazione. 8. Realizzazione impianto FER -Misure compensative ex Allegato 4 D.M. 10 settembre 2010 -Misure “a carattere non meramente patrimoniale” e quindi almeno miste -Ammissibilità. 9. Realizzazione impianto FER -Misure compensative ex Allegato 4 D.M. 10 settembre 2010 -Applicazione retroattiva -Impossibilità. 10. Realizzazione impianto FER -Misure compensative -Art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 -Legittimità costituzionale -Sussiste. 11. Realizzazione impianto FER -Misure compensative -Art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 -Sanatoria degli accordi in essere: portata -Individuazione. 12. Realizzazione impianto FER -Misure compensative -Art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 -Obbligo di revisione degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010 -Sussiste – Eccezione di inadempimento -Possibilità. 13. Realizzazione impianto FER -Misure compensative -Art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 -Sanatoria degli accordi in essere -Non si estende ai casi di nullità. 14. Realizzazione impianto FER -Accordo transattivo stipulato successivamente all’entrata in vigore delle Linee Guida ministeriali -Misure compensative meramente patrimoniali – Nullità.
1. «In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una
controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi
solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto
alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non
abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi
che l’accordo stesso sostituisce» – l’ordinanza le Sezioni Unite della Cassazione n. 4242/2024 -.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che “nel caso di specie le domande
reciprocamente proposte dalle parti sono volte all’affermazione delle proprie posizioni
puramente patrimoniali, concernenti il diritto soggettivo al pagamento del credito negoziale o
alle tutele richieste in ragione delle pretese invalidità del contratto o dell’altrui dedotto
inadempimento contrattuale. Si tratta, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, fondate sulla
stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del parco eolico, nonché sulla
successiva transazione derivata dalla lite sulla prima insorta. Dunque, il petitum sostanziale è
integralmente collocato “a valle” della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti e la
controversia relativa alla fase successiva compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo
questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all’adempimento delle relative
obbligazioni, le quali si mantengono nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non
implicano l’esercizio di un potere autoritativo pubblico (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n.
21971): la controversia concerne le domande del Comune e della società volte a far valere diritti
estranei in sé al rapporto concessorio, che conserva rilievo soltanto sullo sfondo della vicenda,
attinente invece ai diritti soggettivi ed alle tutele privatistiche.
2. Sempre le Sezioni Unite hanno osservato che: Né, quindi, ricorre un’ipotesi in cui, esistendo
l’originaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n.
2, cod. proc. amm., questa permarrebbe in ipotesi di successivo atto di transazione emendativo
della convenzione originaria (secondo il principio espresso da Cass., sez. un., 27 giugno 2018,
n. 16972, non massimata; Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19914; Cass., sez. un., 17 aprile
2009, n. 9151; Cass., sez. un., 20 novembre 2007 n. 24009): posto che proprio le domande
fondate su quest’ultima si ponevano ormai “a valle” della spendita di qualsiasi potere
autoritativo della p.a…..La transazione attiene all’intero rapporto tra le parti e regolamenta
ogni profilo in essere tra loro, dichiarando di modificare ed integrare i patti originari” –
l’ordinanza le Sezioni Unite della Cassazione n. 4242/2024 -.
3. Nell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n. 390/14
risultano barrate tutte e tre le caselle “addetto alla casa”, “al servizio del destinatario addetto alla
ricezione delle notificazioni” e “portiere dello stabile”; inoltre non risultano indicate le generalità
del consegnatario, ma risulta apposto soltanto un timbro (“M. Gazzellini”) che non riporta
neppure le generalità complete del ricevente. Ne discende la nullità della notifica per incertezza
assoluta sulla persona del consegnatario (cfr. Cass. 6565/20, Cass. 322/07, 12806/06, 22879/06),
non identificabile per la mancata indicazione delle sue generalità e per l’omessa univoca
specificazione del suo rapporto con il destinatario.
4. La giurisprudenza ha avuto in proposito modo di chiarire come “il Comune non può imporre
alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto,
in quanto solo lo Stato e le regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai
meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle
caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale
e territoriale” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio 2018, n. 737 ).
5. Sul piano procedimentale, le Linee guida di cui all’all’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010
hanno stabilito che eventuali misure di compensazione devono essere definite nell’ambito della
conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, i quali, pertanto, non possono concordarle
autonomamente con gli operatori economici, ma devono farlo nel contesto procedimentale
finalizzato all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010 non dà luogo a misure
compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di
produzione di energia da fonti rinnovabili, al di là di ogni considerazione sulle sue caratteristiche
e dimensioni e del suo impatto sull’ambiente;
7. Ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010 le “misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”: I) sono determinate in riferimento a
“concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale”,
con specifico riguardo alle opere in questione; II) devono essere concrete e realistiche, ossia
determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico
impatto ambientale e territoriale; III) sono solo “eventuali” e correlate alla circostanza che
esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; IV) possono essere imposte solo
ove ricorrano tutti i presupposti indicati e devono avere carattere ambientale, territoriale e non
meramente patrimoniale o economico; V) non possono superare la misura del tre per cento dei
proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica
prodotta annualmente dall’impianto.
8. Ai sensi e per gli effetti dell’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010 vi è l’impossibilità di
stipula di accordi bilaterali direttamente tra enti locali e operatori economici, e della previsione
di misure compensative esclusivamente monetarie per equivalente, imponendosi misure “a
carattere non meramente patrimoniale” e quindi almeno miste.
9. La più restrittiva disciplina regolamentare dettata dall’Allegato 4 del D.M. 10 settembre 2010
– entrata in vigore il 3 ottobre 2010 – è applicabile alle autorizzazioni rilasciate successivamente
a tale data e alle relative convenzioni.
10. La Corte costituzionale ha ritenuto ragionevole la disciplina contenuta nell’art. 1, comma 953,
della l. n. 145 del 2018 volta ad adeguare le convenzioni per la localizzazione degli impianti di
produzione di energie alternative stipulate tra operatori economici e enti locali prima del 3 ottobre
2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida del 2010) e contenenti la previsione di misure
compensative. Il mantenimento dell’efficacia degli accordi pregressi fino all’entrata in vigore
della legge del 2018 (1° gennaio 2019) e l’idoneo contemperamento dei contrapposti interessi
operato dal legislatore (anche rispetto ai canoni di legittimità sovranazionali), sono i pilastri su
cui si articola la pronuncia.
11. L’art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 da una parte prevede che gli accordi, oggetto
dell’obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangano inalterati
per il periodo precedente “mantenendo piena efficacia”, sicché, per l’effetto, “i proventi
economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali […] restano acquisiti
nei bilanci degli enti locali”; dall’altra parte, la disposizione prevede che gli importi già erogati e
da erogare in favore degli enti locali concorrano alla formazione del reddito d’impresa del titolare
dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili (si tratta infatti di costi che per la loro natura sono
deducibili a fini fiscali).
12. Fulcro della censurata disposizione della legge di bilancio del 2019 è costituito dall’obbligo
di revisione degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee
guida) per renderli conformi, a queste ultime (e, segnatamente, ai criteri contenuti nell’allegato 2
del d.m. 10 settembre 2010): tale obbligo a contrattare è in ipotesi suscettibile di inadempimento
con tutte le relative conseguenze civilistiche.
13. Sul piano della disciplina sostanziale dell’atto negoziale, ogni altra ragione di inefficacia delle
convenzioni, che in ipotesi derivi da nullità assoluta, è fuori dall’ambito applicativo della norma
censurata.
14. Va rilevata la nullità della transazione del 16.5.2011, successiva all’entrata in vigore delle
Linee Guida ministeriali, in quanto essa prevede misure compensative meramente patrimoniali
in contrasto con il complessivo assetto normativo della materia.
In particolare, la transazione risulta stipulata in violazione del D.M. del 2010 poiché: a) dispone
le misure compensative al di fuori della conferenza dei servizi; b) prevede misure compensative
meramente patrimoniali vietate per legge per quanto sopra esposto; c) non supporta tali misure
con adeguata motivazione, invero del tutto carente; d) non contiene una specifica valutazione
delle caratteristiche dell’impianto autorizzato, del suo specifico impatto ambientale e territoriale
né del rapporto tra gli obblighi imposti e l’impatto dell’impianto.
Tribunale Ordinario di Foggia, Seconda Sezione covile, Sentenza 15 gennaio 2025, n. 89.