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1. Reputa il Collegio che il contenuto e l’esito complessivo del provvedimento (denominato sentenza
non definitiva) debbano qualificarlo come ordinanza, in quanto essenzialmente volto a sottoporre
d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009,
n. 69, la questione di giurisdizione alle Sezioni unite, con riguardo all’intera controversia innanzi a sé
pendente.
2. Poiché lo strumento del conflitto è diretto a determinare in modo vincolante fra le parti la
giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle Sezioni unite con
riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanzi al
giudice di merito, giacché sussiste l’esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta
una volta per tutte sull’intera controversia (cosi Cass, Sez. U., n.4242/2024 cit. che richiama, in tal
senso, Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez.
un., 7 dicembre 2022, n. 36027; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481; Cass., sez. un., 30 luglio
2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802).
3. Secondo il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in
funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio
(ex multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., sez. un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass.,
sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. 30009; Cass., sez. un., 31
luglio 2018, n. 20350).
4. Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già,
condivisibilmente, affermato in materia e in controversia parzialmente sovrapponibile, da queste
Sezioni Unite le quali, con la sentenza del 16 febbraio 2024 n.4242, nel decidere sul conflitto negativo
di giurisdizione sollevato d’ufficio, hanno ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine
a una controversia di cui all’art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm. laddove essa riguardi solo
questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono “a valle” della conclusione
dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che, pertanto, non abbiano direttamente
a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso
sostituisce. E ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza
24 giugno 2022, n. 20464 così massimata:” In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice
ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del
D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale
fra le parti, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del
provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione
dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce”.
5. La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 marzo 2021 n.46, ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018 n.145
sollevate nell’ambito di controversie similari alla presente dal Consiglio di Stato con ordinanze del
2020. In sintesi, con detta pronuncia, il Giudice delle leggi, nel confermare la piena ragionevolezza
della norma denunciata, ne ha esplicitato la ratio nell’esigenza di riallineare, eliminando il fattore
distorsivo del mercato, l’onere economico imposto agli operatori destinatari di nuove autorizzazioni
e nuove convenzioni, successive al 3 ottobre 2010, a quello previsto dalle convenzioni stipulate in
data antecedente, e individuato il fulcro nell’obbligo di revisione degli accordi stipulati prima del 3
ottobre 2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida) per metterli in linea, e, quindi, renderli
conformi a queste ultime e segnatamente ai criteri contenuti nell’allegato 2 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
La Corte costituzionale qualifica, poi, l’obbligo sancito dalla norma quale obbligo contrattuale, non
mera esortazione, ma vincolo giuridico suscettibile eventualmente di inadempimento, con tutte le
conseguenze civilistiche quali l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile.
6. La rinegoziazione è espressione di un preciso obbligo di carattere privatistico direttamente
contemplato dalla legge, non coinvolgente poteri autoritativi per disposizione della norma stessa che,
infatti, lo definisce manifestazione della libertà negoziale delle parti.
Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun
esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’Amministrazione, ma pretese fondate su diritti
soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti.

Cassazione Sezioni Unite Civili – Ordinanza 06 agosto 2025, n. 22774

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