Approfondimenti
ENERGIA: -Energia -Procedimento di V.IA. -Concerto tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura -Silenzio assenso ex articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 -Configurabilità -Ragioni.
il parere reso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale per la ripresa e resilienza in data
13 agosto 2025, vale a dire dopo il termine perentorio di venti giorni dalla data di trasmissione del
parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non dia vita al dissenso tra
amministrazioni competenti nella fase endoprocedimentale proprio per il fatto di essere intervenuto
tardivamente. In accordo con quanto affermato dal Collegio nel proprio precedente richiamato deve,
anzi, ritenersi formato il concerto tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero della cultura sotto forma di silenzio assenso, in base a quanto previsto dall’articolo 17-bis
della legge n. 241 del 1990. All’applicazione dell’istituto del silenzio assenso non ostano gli
argomenti elencati dall’Avvocatura dello Stato. Non costituisce ragione ostativa all’applicazione del
silenzio assenso di cui all’articolo 17-bis il fatto che le autorità preposte alla cura degli interessi
pubblici che si contendono il campo possano definirsi “pariteticamente codecidenti”. L’argomento
cede il passo rispetto alla constatazione che l’articolo 16-septies della Direttiva UE 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
enuncia il principio secondo il quale la promozione delle fonti di energia rinnovabile costituisce
interesse pubblico prevalente. Ciò significa, ad avviso del Collegio, da un lato che la posizione delle
due Amministrazioni centrali chiamate a rendere il concerto è ineguale, per la prevalenza riconosciuta
dal diritto dell’Unione europea all’efficienza energetica; dall’altro, che proprio l’istituto del silenzio
assenso di cui all’articolo 17-bis della legge 241 del 1990 può trovare applicazione nelle procedure
di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima trattandosi di strumento capace di assicurare
maggiore speditezza ad un’azione amministrativa che deve tendere all’obiettivo dell’efficienza
energetica quale interesse pubblico prevalente. Anche la previsione contenuta nell’articolo 25,
comma 2-quater di un potere sostitutivo attivabile in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte
del direttore generale competente del Ministero della cultura che, secondo l’Avvocatura erariale
dimostrerebbe l’incompatibilità, in subiecta materia, del meccanismo del silenzio assenso non
costituisce argomento contrario all’applicabilità del silenzio assenso di cui all’articolo 17-bis della
legge 241 del 1990 nel caso in esame. Pare sufficiente a tal riguardo rinviare alla chiara
argomentazione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 867 del 2025 secondo la quale “La norma di
cui al comma 2-quater, infatti, disciplina le fattispecie riguardanti l’inerzia da parte della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, l’inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica oppure il
ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della
cultura. Essa non ha ad oggetto, invece, l’inerzia della competente Soprintendenza nel rilascio del
parere di sua competenza e non risulta pertanto invocabile in relazione al caso di specie.” E’ pertanto
inconferente, ad avviso del Collegio, il richiamo all’esercizio della potestà sostitutiva dal momento
che, nella fattispecie in esame, il rimedio non trova applicazione in caso di inerzia o tardiva
emanazione del parere da parte della Soprintendenza speciale per il PNRR.
TAR Puglia Bari, Sezione Seconda, Sentenza 30 ottobre 2025 n. 1217