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ENERGIA: Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 3 dicembre settembre 2025 n. 9539. 1. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Localizzazione impianto – Verificazione -Rilievi di inattendibilità della relazione di verificazione -Ampliamento del tema decisorio -Inammissibilità. 2. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Localizzazione impianto – Ampliamento delle censure in appello -Inammissibilità ex art. 104 c.p.a. 3. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Localizzazione impianto – Verificazione – Consulente nominato dall’ufficio -Nomina ausiliari del verificatore – Ammissibilità -Preventiva autorizzazione del giudice e nomina formale -Non è necessaria. 4. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Localizzazione impianto – Appello – Verifica esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado – Ammissibilità. 5. -Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Energia -Localizzazione impianto – Principio di conservazione degli atti giuridici -Applicabilità -Annullamento tout court del provvedimento di autorizzazione dell’intero impianto -Inammissibilità.
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario evidenziare che la formulazione dei primi due
quesiti (indicati dalle lettere “a” e “a.1”) posti al verificatore muovono, necessariamente, in
considerazione della natura soggettiva del giudizio amministrativo, dalle censure che le parti hanno
articolato nei rispetti ricorsi introduttivi del giudizio, come devoluti nel giudizio innanzi al Consiglio
di Stato.
Pertanto, il Collegio ritiene che non può ammettersi un ampliamento del tema decisorio mediante
l’introduzione, attraverso le memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, di ulteriori
doglianze che introducono nuovi temi di indagine, facendosi “schermo”, a tal fine, della formulazione
di rilievi di inattendibilità della relazione di verificazione.
2. Preliminarmente giova perimetrare la censura formulata a cui il Collegio è chiamato a decidere.
Per fare ciò, risulta necessario partire da quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, stante
il divieto di cui all’art. 104 c.p.a., che preclude l’eventuale ampliamento della censura nel presente
grado del giudizio.
3. Come affermato nella giurisprudenza civile, “il consulente nominato dall’ufficio può avvalersi
dell’opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici,
tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè
una nomina formale, purché egli assuma – come puntualmente avvenuto nel caso di specie – la
responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore
(Cass. 11 marzo 1995 n. 2859, 8 marzo 1984 n. 1605)” (Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2006 n. 7243).
4. “Sussiste il potere del Giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle
condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione
rappresentata dalla tempestività del ricorso medesimo), non potendo ritenersi che sul punto si possa
formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione.” (Cons. Stato,
Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
5. dall’allegato 4 alla relazione di verificazione, depositato in data 16 maggio 2025, si evidenzia come
nell’area oggetto della variante urbanistica sono ricomprese l’impianto e le opere al servizio
dell’impianto, rimanendo invece ricompresa nell’area a destinazione agricola esclusivamente la
strada che funge da “bretella” di collegamento fra l’impianto e la strada principale.
A tale riguardo, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare, sia pure come mero obiter dictum,
essendo la questione preclusa dalla declaratoria di inammissibilità, che, quand’anche ammissibile e
perfino qualora fosse stata giudicata fondata, la censura di parte, per elementari principi di
proporzionalità e ragionevolezza, oltre che per il principio di conservazione degli atti giuridici, non
comporterebbe l’annullamento tout court del provvedimento di autorizzazione dell’intero impianto,
come pure sottende la censura in esame, ma comporterebbe unicamente una declaratoria di
illegittimità in parte qua e il conseguente annullamento parziale della parte dispositiva autorizzatoria,
limitatamente con riferimento a quest’opera.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 3 dicembre settembre 2025 n. 9539