Approfondimenti
ENERGIA: 1. Valutazione di impatto ambientale -Realizzazione impianto eolico – Presenza di altri impianti dello stesso tipo già installati sul territorio -Ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione – Sussiste – Sindacato giurisdizionale sulle motivazioni del provvedimento -Ammissibilità – Limiti: solo per evidenti elementi di irrazionalità, illogicità ed errori di fatto. 2. Valutazione di impatto ambientale -Realizzazione impianto eolico –Presenza di altri impianti dello stesso tipo già installati sul territorio -Valutazione -Natura: discrezionalità tecnico/ amministrativo – Sussiste -Sindacabilità in sede giurisdizionale: solo per evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. 3. Valutazione di impatto ambientale -Realizzazione impianto eolico –Presenza di altri impianti dello stesso tipo già installati sul territorio – Valutazione – Discrezionalità amministrativa e istituzionale -Sussiste– Ragioni. 4. Valutazione di impatto ambientale -Realizzazione impianto eolico –Presenza di altri impianti dello stesso tipo già installati sul territorio – Valutazione dell’impatto dell’opera finale, risultante dalla somma di quella già esistente con quella nuova – Necessità – Ragioni. 5. Valutazione di impatto ambientale – Realizzazione impianto eolico – Presenza di altri impianti dello stesso tipo già installati sul territorio – Previsione di adeguate misure di salvaguardia a tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali – Necessità – Mancanza -Provvedimento di diniego della VIA – Legittimità. 6. Valutazione di impatto ambientale – Realizzazione impianto eolico – Presenza di altri dello stesso tipo già installati sul territorio – Giudizio negativo sul considerevole impatto visivo di insieme dell’opera che verrebbe a realizzarsi in aggiunta agli impianti già esistenti – Esula dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo –Ragioni. 7. Valutazione di impatto ambientale – Realizzazione impianto eolico – Presenza di altri dello stesso tipo già installati sul territorio con il parziale degrado della zona interessata – Conseguenze: non giustifica l’approvazione di ulteriori installazioni, al fine di prevenire un deterioramento ulteriore dell’area – Compatibilità paesaggistico/ambientale dell’impianto di ampliamento – Non sussiste.
1. <> 2. Per giurisprudenza costante, la valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l’equilibrio tra i possibili effetti sull’ambiente e i benefici socio – economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità e errori di fatto. 3. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico – amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico sociale).Nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili. Al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco (Cons. Stato, n. 7987 del 2024; id. n. 6947 del 2024). 4. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti, occorre avere riguardo alle dimensioni e all’impatto dell’opera finale sul territorio, risultando dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a V.I.A. L’assunto è stato enunciato in più occasioni da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “sono state definite le coordinate entro le quali è necessario sottoporre gli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale con la precisazione che la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoscrizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 W. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella già esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione” (Cons. Stato, n. 5465 del 2022). 5. Nella specie, il giudizio negativo espresso dalla Provincia di Lecce si è fondato, correttamente, sulla rilevanza dell’assenza, come invece previsto dall’art. 12, comma 7, secondo periodo del d.lgs. n. 387 del 2003, di misure volte alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali ivi specificamente identificate e individuate anche nel loro rapporto di forte concentrazione in prossimità del sito di intervento per la realizzazione del Parco in questione. Tenuto conto del rilevante e significativo impatto sul territorio, che avrebbe investito diversi Comuni, l’Amministrazione ha correttamente indetto una Conferenza di servizi, in questo modo ottemperando al decisum della sentenza n. 393 del 2020, posto che solo in questo modo avrebbe potuto essere adeguatamente motivata ogni determinazione in materia di V.I.A. 6. La valutazione della Provincia è stata resa anche a seguito del parere della Soprintendenza che ha fatto riferimento, piuttosto che a questo o a quello specifico punto di osservazione o di rilevanza paesaggistica, ad un ‘giudizio all’evidenza riassuntivo dell’opera che verrebbe a realizzarsi, la quale si aggiungerebbe agli impianti già esistenti, intensificando progressivamente le aree di visibilità potenziale, andando ad addensarsi in diverse zone, sia nell’area di 20 km sia in quella di 9 km, con un considerevole impatto visivo di insieme a carico di estese porzioni territoriali e con aumento della covisibilità e sequenzialità percettiva degli aerogeneratori, con maggiore criticità in corrispondenza delle serre, dell’abitato di Martano, di Vernole e di alcune zone costiere comprese fra Borgagne e Otranto’. Il Collegio, pertanto, rileva che nessun profilo di irragionevolezza è riscontrabile, sicché non è consentito a questo Giudice sindacare e/o censurare la valutazione amministrativa, in quanto non appare discostarsi in alcun modo dagli standard tecnici accettati, né appare illogica o irrazionale o fondata su un travisamento dei fatti (Cons. Stato, n. 6699 del 2024). Le diverse posizioni negative espresse dalle Amministrazioni nell’ambito della Conferenza di servizi appaiono congruamente motivate e anche esse immuni da vizi logici. 7. Orbene, proprio con riferimento alla specifica situazione della realizzazione di un impianto eolico in zona dove vi sono altri impianti già esistenti, va richiamato l’indirizzo espresso da questo Consiglio di Stato, secondo cui: “Sebbene si possa ipotizzare che le torri eoliche possano diventare elementi caratterizzanti del paesaggio meritevoli di valorizzazione e tutela in futuro, attualmente non sono considerate tali, dati gli obiettivi di tutela stabiliti dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e dal contesto normativo generale sulla tutela del paesaggio. Le torri eoliche vengono quindi considerate elementi negativi per il paesaggio, essendo essenzialmente impianti industriali, con la conseguenza che la presenza di numerose strutture già installate, ed il parziale degrado della zona interessata, non giustifica l’approvazione di ulteriori installazioni, al fine di prevenire un deterioramento ulteriore dell’area” (Cons. Stato n. 7400 del 2024). Tenuto conto del palese grave impatto sul territorio di un parco eolico, appare priva di fondamento l’asserita compatibilità paesaggistico – ambientale dell’impianto da realizzare, giustificata da parte ricorrente sulla base della presenza di aerogeneratori già installati, atteso che proprio la presenza di altri impianti, come si è detto, non giustifica l’ulteriore alterazione in senso peggiorativo del territorio.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 03 giugno 2025 n.4831