Energia

1. Va subito chiarito – richiamando peraltro quanto già affermato da questa Sezione in recenti
pronunce sulla materia per cui è causa (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, n. 702/2025) – che tutti
i termini del procedimento di VIA si considerano perentori (cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n.
152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate
solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre
garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni
e degli Enti locali” (art. 3-bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito neppure dalla
sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto
anche conto che, lo stesso legislatore, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di
trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come
tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati
a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006).
2. Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei
competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹così come “non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non
possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento
eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo
solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o
dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024).
3. Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione o
di superamento implicito dell’inerzia di altre amministrazioni coinvolte. Anche su tale aspetto,
peraltro, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi con due recenti pronunciamenti (n. 1264/2024 e
n. 500/2024) dai quali non vi è ragione di discostarsi. Innanzitutto, occorre richiamare il dettato
normativo di cui all’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, concernente, per l’appunto, la
valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA. A mente di tale norma, “L’autorità
competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a
norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero
esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede
comunque alla valutazione a norma del presente articolo”. La disposizione va coordinata con le
previsioni di cui all’art. 17-bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di
silenzio assenso nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati nell’ambito del relativo procedimento. Come chiarito dal Consiglio di Stato,
peraltro, l’applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell’azione
amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio
ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione
“pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richieda
per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione): “il silenzio dell’Amministrazione
interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere
l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e
consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. La portata
generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell’art.
17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta
e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato, Adunanza della
Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640).
4. Non persuade, invece, la tesi dell’Avvocatura erariale, la quale ritiene che non possa formarsi un
silenzio-assenso nel procedimento di VIA atteso che, ai sensi dell’art. 23, comma 2-quater del d.lgs.
n. 152/2006, è stata prevista un’ipotesi di silenzio-devolutivo. Innanzitutto, tale disposizione è
riferibile non all’inerzia del MIC ma a quella della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (primo
periodo della disposizione), ovvero all’inerzia del MASE quale organo competente ad adottare il
provvedimento – finale ed espresso – di VIA (secondo periodo della disposizione).
Sul punto, se è vero che la determinazione conclusiva sulla VIA – che resta pur sempre intestata al
MASE – non possa essere adottata per silentium, è altrettanto vero che il concerto del competente
direttore generale del MIC debba intervenire nei ristretti termini procedimentali previsti dall’art. 25,
comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 di cui sopra. Dunque, è la stessa legge a prevedere la formazione
di un silenzio significativo (endoprocedimentale) con specifico riguardo – non al provvedimento di
VIA tout court ma – al parere del MIC, pena l’inefficacia dell’atto tardivo. A ben vedere, poi, la stessa
previsione invocata dall’Avvocatura dello Stato per evidenziare un’ipotesi di “silenzio-devolutivo”
ex art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 (peraltro non del tutto conferente rispetto al
censurato segmento procedurale, per quanto poc’anzi detto) sembra piuttosto confermare (e non
smentire) la perentorietà – sopra già argomentata – dei termini procedimentali previsti per la
valutazione di impatto ambientale.
In altri termini, l’art. 25 del codice dell’ambiente si colloca nella scia di una serie di interventi
normativi posti in essere negli ultimi anni da parte del legislatore, tutti volti a sottolineare la centralità
che oggi assume il rispetto – da parte dell’amministrazione – della tempistica procedimentale.
Dunque, pur rilevando le difficoltà che sovente incontra la complessa struttura organizzativa della
p.a. nel rispettare i termini procedimentali, talvolta effettivamente troppo ristretti attesa la mole di
pratiche da istruire e, soprattutto, la particolare sensibilità degli interessi pubblici coinvolti, deve
comunque affermarsi che l’inefficacia delle determinazioni tardivamente assunte
dall’amministrazione rappresenta indubbiamente un istituto che non può essere obliterato in sede
giurisdizionale senza frustrare la voluntas legis perseguita. È evidente, infatti, l’importanza e la
centralità che all’inefficacia dell’atto tardivo ha inteso riservare il legislatore per realizzare
concretamente (o quanto meno per incentivare) quella svolta in termini di efficienza, efficacia,
economicità e, in generale, di buon andamento della pubblica amministrazione.

T. A. R. per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, Sentenza 30 maggio 2025 n. 784.

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