Approfondimenti
ENERGIA: 1. Realizzazione di impianti fotovoltaici – Progetti prioritari – Istanza per il rilascio della V.I.A. – Termini procedimentali – Criterio cronologico ex art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 – Perentorietà dei termini ordinari – Sostituzione con il criterio di “maggiore potenza” ex art.1 del d.l. n. 153 del 2024 – Esclusione – Ragioni. 2. Realizzazione di impianti fotovoltaici – Istanza per il rilascio della V.I.A. – Termini procedimentali – Perentorietà – Sussiste – Derogabilità: solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica — Abrogazione tacita: esclusione. 3. Realizzazione di impianti fotovoltaici -Progetti prioritari – Istanza per il rilascio della VIA – Termini procedimentali – Criterio di priorità -Portata: inidoneità a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento. 4. Realizzazione di impianti fotovoltaici – Istanza per il rilascio della VIA – Termini procedimentali –Progetti prioritari – Criteri – Individuazione. 5. Realizzazione di impianti fotovoltaici – Progetti prioritari – Istanza per il rilascio della VIA – Termini procedimentali – Inosservanza termini procedimentali ex art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006 – Conseguenza: formazione del silenzio dell’amministrazione – Illegittimità – Accoglimento del ricorso – Nomina del commissario ad acta, solo in caso di inutile decorso del termine assegnato per provvedere.
1. Il legislatore, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024). Secondo l’orientamento di questa Sezione non può ritenersi configurabile alcuna deroga espressa al principio di perentorietà dei termini per provvedere previsti dal d.lgs. n. 153 del 2006 (Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791; Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9777; Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737). (Nella fattispecie, non vi sarebbe alcun contrasto tra il criterio di priorità introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’obbligo di rispettare i termini procedimentali, in quanto, sotto il profilo letterale, l’anzidetto art. 8, comma 1, non ha previsto deroghe all’obbligo di conclusione dei procedimenti di VIA entro i termini stabiliti dalla legge e, comunque, non sarebbe neppure possibile ipotizzare un’interpretazione basata sul principio di specialità, non essendovi “un conflitto fra le due previsioni normative coinvolte). 2. Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, affermando che la disposizione in questione non può essere intesa come una deroga al principio della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA e, sul punto, il Collegio intende dare continuità a tale orientamento. Infatti, come per l’appunto già chiarito, “occorre ribadire che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell’ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.). 3. Occorre considerare che il più volte citato criterio di priorità sarebbe stato in ogni caso inidoneo a determinare un effetto come quello prospettato dalla parte appellante [derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento]”, trattandosi di una disposizione normativa del tutto generica. Infatti, la nozione di “maggiore valore di potenza” installata o trasportata di un determinato impianto (art. 8, comma 1, cod. amb.), nella versione vigente all’epoca dei fatti, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. amb.) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. amb.), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2-quater, cod. amb.), di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti. 4. Il suddetto intervento normativo (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153), al fine di colmare la genericità del criterio di priorità, ha introdotto una disciplina più dettagliata, demandando inoltre ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari, tenendo conto di una serie di criteri tra cui: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti (cfr. art. 8, comma 1, sesto periodo, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024, nonché i nuovi commi 1-bis e 1-ter)” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 22 aprile 2025 n. 3465.