Energia

1. Affinché il diniego di compatibilità paesaggistica postuma o di sanatoria di opere realizzate in zone
vincolate possa ritenersi sufficientemente motivato, è necessaria l’indicazione delle ragioni assunte a
fondamento della valutazione di incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela paesistica
poste a base del relativo vincolo e, in particolare, la Soprintendenza, pur essendo titolare di un’ampia
discrezionalità in materia, ha l’onere di corredare il provvedimento di diniego di ammissibilità
paesaggistica di un’adeguata motivazione, riferita al concreto, alla realtà dei fatti e alle ragioni
ambientali ed estetiche che impongono di escludere un determinato intervento.
2. La produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti
finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’eco-sistema, con la conseguenza che
le motivazioni di un diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di
produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal
fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica
minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 16/04/2024) 05/06/2024, n. 5046.

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