Energia

1. È priva di legittimazione ad agire in riferimento all’impugnativa di atti autorizzativi in materia
ambientale, per la mancanza dell’elemento della “stabilità temporale” un’associazione (pro loco) che
abbia svolto, nel periodo intercorrente tra la sua costituzione e il rilascio dell’impugnato
provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), attività quasi esclusivamente volte a
contestare il relativo procedimento autorizzatorio, in quanto da ciò si desume che essa è stata
costituita in funzione dell’impugnazione di singoli atti e provvedimenti.
2. L’impugnazione del P.A.U.R. non presuppone la previa e tempestiva impugnazione della V.I.A.
nello stesso incorporata, tenuto conto dell’inefficacia della seconda sino all’emanazione del primo; il
che rende priva di attualità la lesione derivante dall’emanazione di una V.I.A. nell’ambito del
procedimento sfociante nel P.A.U.R., avuto altresì presente che quest’ultimo provvedimento potrebbe
non essere infine emanato per ragioni del tutto indipendenti dalla pretesa illegittimità della V.I.A.,
con il correlato spreco della limitata risorsa “giustizia”. L’autonoma impugnazione del P.A.U.R. è
comunque possibile laddove, in tale sede, sia stata svolta un’autonoma attività istruttoria,
confermativa delle conclusioni a cui era giunta la V.I.A. (Nel caso di specie era stato svolto un
approfondimento istruttorio che aveva confermato le conclusioni della V.I.A. in ordine alla distanza
tra un impianto di trattamento dei rifiuti e il centro abitato di un comune. Peraltro il T.a.r. ha
sottolineato che nel precedente difforme del Consiglio di Stato, a differenza della fattispecie al suo
esame, il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato (nemmeno) il provvedimento di A.I.A.,
né si era posta la questione del disposto dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.).

T.A.R. Sicilia – Palermo, Sezione Seconda, Sentenza, 29 gennaio 2025, n. 244

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