Approfondimenti
ENERGIA: 1. Energia -Sub-procedimento di V.I.A. -Conferenza di servizio – Principio di “prevalenza delle posizioni”: misura -Ragioni -Prevalenza degli interessi “di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica” -Sussiste. 2. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo – V.I.A. negativa -Sindacabilità in sede giurisdizionale -Limiti: solo in caso di valutazione illogiche e/o affette da palesi errori di fatto.
1. E’, altresì, la censura di erronea applicazione da parte del Commissario del principio di “prevalenza delle posizioni”. A fronte degli avvisi favorevoli del Servizio Autorità idraulica della Regione, del Comando marittimo Sud – Taranto della Marina militare, del Comando militare Esercito Puglia – Ufficio personale logistico e servitù militari e del Comando Scuole dell’Aereonautica militare – Ufficio territorio e patrimonio e della SNAM Rete Gas s.p.a., non può non osservarsi come tutte le Amministrazioni titolari dell’interesse alla tutela dell’ambiente e del paesaggio (Comune di San Severo, Provincia di Foggia, Ministero della cultura e Regione Puglia) si fossero, al contrario, espresse negativamente, così da orientare inevitabilmente la complessa operazione di bilanciamento verso un giudizio sfavorevole nei confronti del progetto. 20. Al riguardo può aggiungersi che “per pacifica giurisprudenza, il concetto di <> delle posizioni non esprime la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura <>; una misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, n. 1191 del 2021, sez. V, n. 6342 del 2018). La valenza qualitativa-sostanziale del concetto (elastico) di prevalenza non è mutata a seguito della novella introdotta dal d.lgs 127/2016 che…non ha ridotto la discrezionalità dell’autorità procedente ad un mero riscontro di prevalenza numerica dei pareri espressi in sede di conferenza, con surrettizia trasformazione dell’istituto da modulo di semplificazione procedimentale ad organo straordinario di natura collegiale”, mantenendo indubbiamente gli interessi “di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica…un peso specifico indubbiamente maggiore, al fine della valutazione dell’incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente” nella ponderazione finale che conclude il procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2025 n. 2938). 2. Di fronte ad un quadro connotato da una evidente contrarietà agli interessi paesaggistico-ambientali emersi nel corso della complessa istruttoria effettuata, così come rappresentati dalle Autorità competenti, sotto vari profili, a rappresentarli, le determinazioni finali sfavorevoli non risultano, dunque, come evidenziato, né illogiche né tantomeno affette da palesi errori di fatto, con conseguente impossibilità per questo Consiglio di Stato di invadere con la propria valutazione, che si rivelerebbe comunque sempre opinabile, la sfera riservata alla discrezionalità tecnica e tecnico-amministrativa della p.a. procedente.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 9 settembre 2025, n. 7257