Energia

1. L’art. 20, comma 8, lettera c-ter), numero 2), stabilisce che sono considerate aree idonee per gli
impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra e in assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs.
n. 42 del 2004) “le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate
agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento”.
Come è evidente dal chiaro tenore letterale della disposizione in commento, il legislatore non ha
inteso fornire una definizione autonoma di “impianti industriali”, ma ha rinviato esplicitamente alla
definizione di “stabilimento” contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, nell’ottica di concentrare le nuove
installazioni fotovoltaiche in aree già antropizzate o adiacenti a infrastrutture esistenti, evitando
un’ulteriore frammentazione del territorio agricolo o di paesaggi incontaminati;
2. La definizione di “impianto industriale” non riguarda solo la natura dell’attività, ma anche il suo
impatto spaziale e il potenziale per uno sviluppo sinergico del territorio; il quadro normativo per le
energie rinnovabili è, quindi, sempre più guidato da principi di efficienza spaziale e di mitigazione
dell’impatto, sfruttando le infrastrutture esistenti e le aree già alterate.
Orbene, l’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 definisce lo “stabilimento” come “il
complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al
potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una
o più attività che producono emissioni …. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo
stabile all’esercizio di una o più attività”.
Osserva il Collegio che la norma sopra trascritta prevede la possibilità, ai fini della produzione dei
conseguenti effetti di legge, di qualificare come “stabilimento” il complesso unitario e stabile, che si
configura come un complesso ciclo produttivo, in cui sono – alternativamente – (i) “presenti uno o più
impianti” o (ii) “sono effettuate una o più attività”, che producono emissioni; la norma prevede poi,
in via estensiva, che la qualifica di stabilimento sia riconosciuta anche al “luogo adibito in modo
stabile all’esercizio di una o più attività”;
3. Reputa il Collegio che gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW possano essere
ricondotti nella definizione di “impianti industriali” o “stabilimenti” ai sensi dell’art. 20, comma 8,
lettera c-ter), n. 2, del D.Lgs. n. 199 del 2021; la soglia dei 20 kW, implicitamente definita come
spartiacque dal D.M. 19 febbraio 2007 (ed espressamente recepita dal M. in analoga vicenda, con la
richiamata nota di chiarimenti prot. n. (…) dell’8.8.2023), funge da criterio dimensionale per
distinguere gli impianti a carattere domestico o residenziale da quelli a carattere produttivo,
commerciale o industriale.
L’attività di produzione e vendita di energia elettrica, anche in assenza di emissioni in atmosfera,
deve dunque essere riconosciuta come attività industriale, caratterizzando la nozione di
“stabilimento” in modo funzionale alla sua capacità produttiva e organizzativa, piuttosto che
ricondurla entro l’angusto criterio della presenza di inquinanti, dovendosi viceversa spostare il focus
da una definizione ristretta ad una che enfatizza la “funzione produttiva” dell’impianto.

T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, Sentenza 26 maggio, n. 1113

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