Energia

1. Ogni qualvolta la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca,
decadenza), incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, oggetto
della nuova determinazione amministrativa di rimozione, è necessaria la comunicazione dell’avvio
del procedimento, ai sensi dell’ art. 7, l. n. 241/1990, qualora non sussistano ragioni di urgenza da
esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V,
24/06/2019, n.4327 e T.A.R. Lazio sez. II, 06/02/2023, n.2014).
2. Nella fattispecie, non è condivisibile la conclusione del Tar circa la natura vincolata dell’atto, in
quanto lo stesso, avendo ad oggetto il ritiro e la decadenza di un provvedimento palesemente
discrezionale, l’eventuale contrarius actus non può che ripeterne le caratteristiche.
3. Inoltre, la verifica dei presupposti che vincolerebbero la statuizione è soggetta a valutazione –
all’evidenza discrezionale, al pari dell’atto da far decadere – anche degli elementi giustificativi che
la stessa parte avrebbe ben potuto produrre nella naturale sede procedimentale (prima che in quella
contenziosa); peraltro nel caso di specie tali elementi era in gran parte già conosciuti e conoscibili
dall’ufficio che, autonomamente, ha dichiarato la decadenza, utilizzando le risultanze acquisite per
conoscenza dall’ufficio chiamato a valutare l’istanza di proroga ed in possesso dei medesimi
elementi.
4. In materia non appare corretta l’applicazione degli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei
lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità
rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica. Non a caso in materia è stata chiarita la
differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato,
ope legis, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. ad es.
Consiglio di Stato n. 84 del 14 gennaio 2016).
(Nella fattispecie, la parte ha presentato le necessarie istanze di proroga, debitamente giustificate da
elementi ostativi, né l’ufficio energia ha valutato alcuno degli elementi rilevanti nella fattispecie. Se
da un canto il provvedimento di decadenza si basa sul mero dato storico della scadenza dei termini
dettati dalla ennesima proroga del 7 marzo 2019, da un altro canto lo stesso atto non ha svolo la
minima e dovuta valutazione della rilevanza degli elementi giustificativi delle varie proroghe, posti
a base della nuova istanza di proroga pendente portata a conoscenza dell’ufficio energia da parte
dell’altro ufficio competente nella gestione della relativa domanda).

Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 maggio 2025, n. 4051

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