Approfondimenti
ENERGIA: 1. -Energia -Procedimento di A.U. -Deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett c- bis della legge n. 400 del 1988 -Natura: “atto di alta amministrazione” – Sindacabilità in sede giurisdizionale -Limiti. 2. -Energia -Procedimento di A.U. -Interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili -Prevalenza rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico -Sussiste – Ragioni -Fattispecie. 3. -Energia -Procedimento di V.I.A -Omessa osservanza dell’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 – Mancata indicazione del pregiudizio derivante dalla omessa pubblicazione della documentazione integrativa -Mancata formulazione di doglianze specifiche rispetto al contenuto della predetta documentazione integrativa -Inammissibilità della censura. 4. -Energia -Procedimento di V.I.A. -Modifiche ed integrazioni progettuali -Riapertura della consultazione ex art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006 -Valutazione discrezionale dell’autorità procedente -Sussiste. 5. -Energia -Procedimento di V.I.A. -Procedimento per la proroga dei termini -Assimilazione al procedimento per l’approvazione di una variante progettuale -Non sussiste. 6. -Energia -Procedimento di A.U. -Formazione del titolo abilitativo per silentium ex sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022 -Termine di Impugnazione -Decorrenza -Conoscenza dea parte del difensore -Sufficienza -Ragioni. 7. -Energia -Procedimento di A.U. -Beni gravati da uso civico -Installazione del parco eolico – Divieto di esproprio ex art. 4, comma 1 – bis, del d.P.R. n. 327/2001 -Inapplicabilità.
1. la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett c – bis della
legge n. 400 del 1988 è “atto di alta amministrazione” e che “ai sensi delle disposizioni attributive
del potere in esame, non compete al Consiglio dei Ministri l’accertamento dei fatti e la verifica di
coerenza tra gli atti interni al procedimento amministrativo di competenza dei Ministeri di settore
…Il Consiglio dei Ministri, infatti, in tali ipotesi si limita a prendere atto dell’esistenza di
“valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti” per poi decidere “ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti” necessaria ad
assicurare “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo” di cui è responsabile il Presidente del
Consiglio dei Ministri cui spetta deferire la questione.
Il modo con cui si atteggiano, in concreto, gli interessi pubblici in conflitto, all’esito dell’attività
conoscitiva posta in essere nell’ambito delle verifiche istruttorie disposte nel corso del procedimento,
è questione riservata alle amministrazioni di settore.
Al Consiglio dei Ministri compete verificare la possibilità di trovare una regola di composizione del
conflitto ed, in mancanza, di decidere quale degli interessi debba prevalere nel caso di specie,
esercitando la funzione ordinativa degli interessi propria della potestà di governo, nel rispetto delle
priorità che discendono sia dal programma di governo, come definito nell’ambito del rapporto di
fiducia con il Parlamento, sia dagli obblighi eventualmente assunti in sede internazionale ai sensi
dell’art. 117, comma 1 Cost.
Tale verifica è condotta, tuttavia, non alla luce dei principi che governano lo svolgimento dinamico
del potere nel paradigma della funzione ma attraverso una valutazione di tipo globale e sintetico che
la legge, non a caso, definisce come “complessiva”, proprio perché il Consiglio dei ministri assume
il caso problematico, nella ricostruzione fornita dalle amministrazioni in conflitto, così come
precisato nei fatti rilevanti e pertinenti selezionati, anche all’esito di eventuali contenziosi e dei
criteri di azione indicati dal giudice amministrativo e, muovendo dai dati del problema
amministrativo come prospettati e verificati, accerta l’esistenza di margini per una ricomposizione
in unità delle alternative decisionali prospettate o, in mancanza, sceglie la soluzione ritenuta
maggiormente coerente con l’indirizzo politico amministrativo generale, assicurando in tal modo
l’unità dell’azione di governo.
Non si tratta solamente di assicurare il coordinamento tra interessi pubblici affidati a diversi centri
di imputazione o a diversi livelli territoriali di governo, a fini di semplificazione, come accade ad
esempio nella conferenza di servizi, ma di decidere, di volta in volta, quali siano le priorità
dell’azione di governo stabilendo il criterio ordinativo degli interessi pubblici necessario ad
assicurare l’unitarietà dell’azione di governo: ciò è confermato dal fatto che il potere di devoluzione
della questione non è rimesso, nel caso di specie, genericamente all’autorità procedente, come
accade nella conferenza di servizi, ma direttamente in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri
che, mediante il suo esercizio, in base all’art. 95 Cost., compie un atto di direzione della politica
generale del Governo confermando o innovando le priorità di azione, assicurando l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri” (Consiglio di Stato,
Sez. IV, 8 aprile 2024 n. 3203).
2. le pur apprezzabili esigenze di tutela del patrimonio faunistico evidenziate dal Comune di Muro
Lucano non sono idonee a infirmare le determinazioni assunte dal Consiglio dei Ministri, che ha
valorizzato l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili quale permanente
obiettivo a livello nazionale e dell’Unione europea nonché la considerazione che la mera interferenza
delle opere in progetto con le fasce di rispetto di cui alla l.r. della Basilicata n. 54/2015 non potrebbe
comportare di per sé una valutazione negativa del progetto.
Il Consiglio dei Ministri ha evidenziato, altresì, che il progetto si pone all’esterno
dell’area buffer della zona speciale di conservazione (ZSC) “Monte Paratiello” e della Riserva
Naturale “Massiccio Monte Eremita”, è esterno all’area buffer di 1000 metri di distanza dai confini
delle aree SIC (siti di interesse comunitario) o ZPS (zone di protezione speciale) e che gli
aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a tutela, ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2006.
3. Il giudice di primo grado non avrebbe valutato la violazione procedimentale derivante dall’omessa
osservanza dell’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/2006, secondo il quale (a giudizio dell’appellante),
ricevuta la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto procedere alla
relativa pubblicazione sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avviare una nuova
consultazione del pubblico.
Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse, e comunque infondato nel merito.
In primo luogo, il Comune di Monte Lucano non indica il pregiudizio derivante dalla omessa
pubblicazione della documentazione integrativa, prodotta dalla società Monte Raitiello e soprattutto
non formula doglianze specifiche rispetto al contenuto della predetta documentazione integrativa.
4. L’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (sempre nel testo vigente alla data del 9 settembre 2019)
disponeva: “L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni
siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici
giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura
dell’autorità competente sul proprio sito web…”.
La riapertura della consultazione non era dunque automatica, ma era rimessa alla valutazione
discrezionale dell’autorità procedente, che, qualora avesse deciso di procedere in tal senso, avrebbe
dovuto motivare sulla rilevanza delle modifiche e delle integrazioni per il pubblico.
5. Il procedimento di proroga dei termini di una precedente VIA non può essere assimilato a quello
previsto per l’approvazione di una variante progettuale. […]
Il procedimento seguito dalla amministrazione per la variante progettuale non può essere
considerato tertium comparationis, ai fini dello scrutinio della legittimità degli atti relativi al
procedimento di proroga dei termini di validità di una precedente VIA.
6. il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento di questa Sezione secondo il quale non rileva,
al fine di escludere la conoscenza della parte, la circostanza che gli atti giudiziari siano direttamente
conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati direttamente
portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga
con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, essendo a
ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato, come si deduce dagli artt. 12 e 28,
commi 6, 7 e 8, del codice deontologico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022 n. 10092).
Nel caso di specie, la consapevolezza della formazione del titolo abilitativo per silentium, ai sensi
dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, come convertito con l. n. 91/2022, risulta dagli atti depositati in giudizio.
7. Infine, l’art. 4, comma 1 – bis, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., nello stabilire il divieto di
esproprio e di asservimento dei beni gravati da uso civico, fa comunque “salve le ipotesi in cui l’opera
pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico”; nel caso di specie,
l’installazione del parco eolico è finalizzata a promuovere quello che si configura come un “interesse
pubblico prevalente”, ai sensi dell’art. 3 del regolamento UE n. 2577/2022, ovvero la diffusione della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 22 settembre 2025 n. 7447