Approfondimenti
ENERGIA: 1. Energia -Procedimento di A.U. -Art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 -Applicabilità -Limiti: non è necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi che sono stati sollevati dalla parte interessata. 2. Energia –Procedimento di A.U. -Autorizzazione paesaggistica -Diniego – Motivazione: richiamo alla Linee guida -Sufficienza. 3. Energia –Procedimento di A.U. -Autorizzazione paesaggistica -Diniego – Impugnabilità in sede giurisdizionale -Sussiste -Limiti: solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della scelta amministrativa.
1. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (tra le molte cfr. sez. VI,
sent. 13 maggio 2016, n. 1933) l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non comporta
la necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi che sono stati sollevati dalla parte interessata
essendo sufficiente che il provvedimento finale adottato dall’Amministrazione dia conto, nella sua
motivazione, delle ragioni che giustificano l’atto, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla
parte.
2. le suddette Linee guida, anche se ritenute non vincolanti, qualora usate a sostegno del rigetto
rappresenterebbero una valida motivazione in quanto “espressione di una specifica potestà attribuita
dalla legge statale finalizzata al conseguimento di un quadro di riferimento unitario di indirizzi e
criteri metodologici non solo per la pianificazione e la programmazione ma anche per la previsione
dei singoli interventi”.
In sostanza, prescindendo dal valore cogente o meno delle Linee guida, e pur essendo i pareri della
Soprintendenza non immuni dal controllo del giudice amministrativo e potendo il giudice sindacare
la legittimità del parere, verificando se esso sia motivato, logico, e non basato su errori di fatto,
sussiste un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di tutela del paesaggio.
3. le considerazioni svolte dall’appellante tendono a sostituire in modo inammissibile le proprie
considerazioni di merito a quelle di pertinenza dell’Amministrazione senza motivare in termini di
manifesta illogicità o irragionevolezza della scelta amministrativa.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 6 agosto 2025, n. 6956