Approfondimenti
ENERGIA: 1. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Natura giuridica: accordi previsti dall’art. 11 l. n. 241 del 1990 – principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti -Applicabilità in quanto compatibili 2. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Principio di necessaria causalità del contratto -Applicabilità. 3. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Principio della meritevolezza ex art. 1322 cod. civ -Applicabilità -Presupposti -Individuazione. 4. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Valutazione della c.d. “causa concreta” del contratto – Necessità. 5. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Clausola che impone la corresponsione di una somma che può assumere importi molto rilevanti, ma non supportata da un’adeguata giustificazione -Nullità -Sussiste -Obbligo del comune “a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto” -Inidoneità -Ragioni. 6. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – “Misure di compensazione” e “Misure di mitigazione ambientale o di riequilibrio ambientale” -Differente natura giuridica – Sussiste -Individuazione. 7. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Corresponsione di un canone annuo “a fronte di tale insediamento” – Nullità – Sussiste. 8. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale –Art. 1, comma 953 della l. n. 145 del 2018 -Contratti ab origine nulli -Inapplicabilità. 9. Energia -Convenzione per la realizzazione di un impianto FER nel territorio comunale – Previsione di misure di compensazione in favore del Comune ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 -Inapplicabilità in caso di nullità a monte della clausola della convenzione.
1. La convenzione in argomento rientra negli accordi previsti dall’art. 11 l. n. 241 del 1990, come
conviene anche il Comune, ai quali si applicano, in virtù del comma 2 della medesima norma, ove
non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
2. Tra questi certamente rientra il principio di necessaria causalità del contratto, in forza del quale
ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice ai sensi dell’art. 1325, n. 2, c.c.
Inoltre, in relazione a contratti non espressamente previsti dalla legge, come nel caso di specie, è
necessario che gli stessi “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento
giuridico”, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
3. Affinché dunque un patto atipico possa dirsi “immeritevole”, ai sensi dell’art. 1322 c.c., non è
necessario che contrasti con norme positive: in tale ipotesi sarebbe infatti di per sé nullo ai sensi
dell’art. 1418 c.c. L’immeritevolezza discenderà invece dalla contrarietà (non del patto, ma) del
risultato che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non
prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.
5.3. Esemplificativamente, secondo la Corte, sono immeritevoli di tutela i contratti che hanno lo
scopo o l’effetto:
a) di attribuire un vantaggio ingiusto o sproporzionato, senza contropartita per l’altra;
b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra;
c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà
costituzionalmente imposti.
4. Peraltro, le Sezioni Unite n. 22437 del 2018 hanno chiarito che in ogni contratto deve essere
presente una valutazione di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dai
paciscenti, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto all’anzidetto
obiettivo.
Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d. “causa concreta” del contratto, ossia
quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è
concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione,
al di là del modello astratto utilizzato.
Precisano le Sezioni Unite che non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio
economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale (come
hanno, peraltro ribadito le stesse sezioni unite nella sentenza n. 5657 del 2023), ma occorre indagare,
con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale
presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra prestazioni.
5. Nel caso di specie la convenzione ha ad oggetto una clausola che impone la corresponsione di una
somma che può assumere importi molto rilevanti (7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale
degli introiti percepiti e fatturati annualmente dalla società per la produzione di energia elettrica),
perché è calcolata sul totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente dalla società appellante;
somma che non ha, quindi, una soglia massima determinata, ma che dipende dall’andamento
dell’attività di impresa; inoltre tale clausola non è supportata da un’adeguata giustificazione, non
rinvenibile nell’unico obbligo che il Comune ha assunto nella predetta convenzione ovvero “a non
compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere
occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto”.
Tale obbligazione in capo all’ente resistente, in realtà, è meramente ricognitiva del principio di buona
fede che governa i rapporti negoziali e anche gli accordi pubblici (art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del
1990), perché, in ogni caso, il Comune, come qualunque altro soggetto, anche privato, non può
legittimamente compiere attività che sono deliberatamente di intralcio alla esecuzione dei lavori e
delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento
dell’impianto.
Peraltro, il Comune, in relazione a tali opere, non ha la discrezionalità di intervenire o meno al fine
di impedire la prosecuzione delle opere, né può accordarsi con il soggetto interessato a non porre in
essere le necessarie attività, espressione del potere di vigilanza sul territorio, di cui è istituzionalmente
investito dalla legge, ai sensi degli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380 del 2001.
Ne consegue che tale clausola è nulla perché priva di una causa in concreto e non diretta a perseguire
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
6. Al medesimo risultato può giungersi anche se si ritenesse che nella presente convenzione siano
state pattuite vere e proprie “misure di compensazione” che comprendono tutti gli interventi rivolti a
ridurre gli effetti deteriori dell’impatto di una opera da realizzare sul contesto ambientale in cui è
collocata (cfr. per una definizione, Corte cost. 26 marzo 2010, n. 119); misure che si distinguono dalle
“misure di mitigazione ambientale” o di “riequilibrio ambientale”, poichè non strettamente collegate
all’opera da realizzare, la quale resta immutata nella sua composizione e negli effetti che produce
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2014, n. 4041).
Con le misure compensative si vuol sostituire una risorsa ambientale che si assume deteriorata con
una risorsa considerata equivalente (in ciò, appunto, consisterebbe la “compensazione”). Ne segue,
quale logica conseguenza, che la risorsa acquisita dalla cittadinanza in sostituzione può essere anche
una risorsa meramente patrimoniale, per la natura illimitatamente scambiabile del denaro (Cons.
Stato, sez. V, 7 febbraio 2022, n. 838).
7. Nel caso di specie, tuttavia, la convenzione prevede solo che “a fronte di tale insediamento” è
prevista la corresponsione di un canone annuo collegato all’obbligazione del Comune di non porre in
essere condotte che possano intralciare lo svolgimento della relativa attività, senza ulteriori
specificazioni.
Ne consegue che le pattuite misure compensative non trovano alcuna giustificazione giuridica
all’interno della convenzione e, pertanto, devono considerarsi nulle per assenza di causa e perché non
dirette a perseguire un interesse meritevole di tutela, per come in concreto sono state pattuite.
8. Né tale clausola può essere ritenuta in contrasto con l’art. 1, comma 953 della l. n. 145 del 2018,
che non ha provveduto a sanare le precedenti convenzioni, in quanto, come già chiarito dalla Corte
costituzionale del 23 marzo 2021, n. 46, i precedenti accordi “rimangono inalterati .. ..”.
La norma, quindi, riferendosi al “mantenimento dell’efficacia” delle vecchie pattuizioni, esclude dal
suo ambito applicativo i contratti nulli che non producono effetto ab origine.
9. L’accoglimento dell’appello non è precluso neanche dalla circostanza che l’art. 12 d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva. 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”,
nel prevede che l’autorizzazione «non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione
a favore delle regioni e delle province» (co. 6), non si estenderebbe al Comune, in quanto tale profilo
non intacca, comunque, la declaratoria di nullità a monte della clausola della convenzione che
prescinde dal contrasto della stessa con il d.lgs. n. 387 del 2003.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 14 luglio 2025, n. 6161