Energia

1. Il potere di composizione dei conflitti sorti tra il MASE e il MIC nel rendere valutazioni sull’istanza
di VIA relativa a progetti per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, spetta al Consiglio dei Ministri in quanto organo competente a fissare l’indirizzo politicogovernativo, che è pertanto anche competente a valutare quale, fra due o più posizioni in contrasto,
garantisca meglio gli interessi pubblici coinvolti e le priorità della politica governativa, dovendo
dunque prevalere. In sostanza, mediante l’adozione dell’atto di alta amministrazione, il Consiglio dei
Ministri può apprezzare unitariamente quelli che sono gli interessi coinvolti nella vicenda e operarne,
se del caso, una sintesi, individuando, altrimenti, ove questo tentativo fallisca, quello o quelli
prevalenti (1).
2. Qualora la localizzazione delle opere di connessione e degli aerogeneratori di cui si compone
l’impianto FER ricada nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ovvero
nella fascia di rispetto di tre chilometri stabilita per gli impianti eolici dall’art. 20, comma 8, lett. cquater), del d.lgs. n. 199/2021, le superfici indicate nel progetto di detto impianto non possono
considerarsi idonee e, quindi, non ricorre il presupposto normativo per l’applicazione del meccanismo
di semplificazione procedurale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021.
Il progetto di realizzazione di un impianto FER esula dall’ambito di applicazione oggettiva dell’art.
22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199 del 2021 e, pertanto, non può godere della semplificazione e
accelerazione procedimentale all’uopo prevista dal legislatore.
4. Sebbene il ritardo nella conclusione del procedimento di VIA renda illegittima la condotta
dell’Amministrazione ministeriale — dando la stura all’attivazione, da parte del soggetto proponente,
degli strumenti predisposti dall’ordinamento per reagire all’inerzia dell’Amministrazione — la natura
necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sull’impatto ambientale dell’opera (che
ingloba anche i profili inerenti all’impatto della stessa sui beni paesaggistici e culturali), da un lato,
esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto e, dall’altro, implica che l’Amministrazione
procedente (nella specie, il Mase) non possa in alcun modo autonomamente pronunciarsi in via
definitiva sulla istanza di VIA in assenza dell’atto di concerto del MIC o difformemente al contenuto
dello stesso, ove non favorevole.
5. Il procedimento di VIA statale, per la rilevanza che la legge attribuisce agli interessi affidati alla
cura del Ministero della Cultura, può concludersi positivamente per il privato proponente solo in due
casi: a) se tanto la valutazione di impatto operata dal Mase, quanto quella realizzata dal Mic, siano
favorevoli, ancorché con prescrizioni; b) se, in caso di dissenso del Mic, il Consiglio dei Ministri al
quale il Mase deferisce la questione decida di attribuire prevalenza all’interesse ambientale (alla cui
salvaguardia concorre la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) rispetto a quello
paesaggistico. Pertanto, ogniqualvolta il Mic renda una posizione negativa nell’ambito del
procedimento di VIA, ciò non vincola il Mase ad esprimersi necessariamente in senso sfavorevole —
per ciò che concerne l’apprezzamento dell’impatto ambientale del progetto da valutare — ma vincola
tale Amministrazione, qualora intenda superare il dissenso, a deferire la questione al Consiglio dei
Ministri, non potendo superare in autonomia il conflitto di interessi endoprocedimentale attraverso
l’armonizzazione dei differenti e contrastanti interessi pubblici coinvolti.
6. Il legislatore ha espressamente escluso che la violazione dei termini perentori del procedimento di
VIA comporti l’inefficacia dei provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati adottati successivamente al loro decorso, atteso che una tale conseguenza
giuridica è prevista dall’art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/1990, disposizione questa che non risulta
ricompresa nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, il quale
risulta insuscettibile di essere interpretato estensivamente atteso il suo carattere di specialità.
7. Il principio di massima diffusione degli impianti FER non può fungere da leva indiscriminata per
la realizzazione senza vincoli di tali impianti sul territorio nazionale, dovendo essere giocoforza
coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del
paesaggio, presi espressamente in considerazione dal legislatore sia con riferimento alla disciplina
del procedimento di valutazione di impatto ambientale che, ove svolto in sede statale come nel caso
di specie prevede che l’autorità procedente non possa pronunciarsi senza il previo, formale ed
espresso concerto del Ministero della Cultura, sia con la disciplina delle aree idonee e non idonee
all’installazione di impianti FER, a partire dalle previsioni della legge delega (l. 22 aprile 2021 n. 53),
sulla scorta della quale è stato poi emanato il d.lgs. n. 199/2021.
8. La violazione dell’articolo 10 bis, l. n. 241/1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del
provvedimento gravato se non viene data in giudizio la prova della utilità della partecipazione in sede
procedimentale, così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto o della sua
incompletezza, può assumere rilievo soltanto nell’ipotesi in cui per la omessa interlocuzione del
privato nell’ambito del procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che
sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli elementi ulteriori che il privato medesimo
avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi all’adozione dell’atto
favorevole (2).
9. L’esigenza di una valutazione appropriata degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto
proposto, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui
devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate, attesta, senza che possano
sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di VIA, che espressamente include
le considerazioni attinenti alla protezione dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, si
concluda con un provvedimento espresso che, a sua volta, inglobi anche l’espresso atto di concerto
del Mic, che la legge richiede di acquisire in ragione della connotazione pluristrutturata del
procedimento di VIA statale.
10. Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile non presenta un carattere di
assoluta prevalenza nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,
introducendo unicamente un divieto di sottrazione, indiscriminata e generalizzata, di specifiche
tipologie di superfici rispetto all’installazione di impianti FER. Non può accordarsi un favor
indiscriminato agli obiettivi di produzione energetica, facendo divenire recessivi quelli legati alle
esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente (3).
(1) Cfr. Cos. St., sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3106.
(2) Cfr. Cons. St., sez. III, n. 2809 del 2021; Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2021 n. 5266.
(3) Cfr. Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 2024 n. 8491.

T.A.R. Lozio -Roma, Sezione III, Sentenza 12 settembre 2025, n. 16241, in Foro Amministrativo n. 9 del 2025, pag. 1240

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