Energia

1. La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se
un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla
sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura – non è più
percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata
dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore
complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti
energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’istallazione di impianti
fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee”
espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto
fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste
tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, sentenza 3 gennaio 2024, n. 73 in Il Foro Amministrativo, n. 1/2024, pag. 103

vedi il documento