Approfondimenti
ENERGIA – AMBIENTE: . 1. Ambiente – ZNC E ZPS – Individuazione ex art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007: norma di rango regolamentare –Sopravvenuta inapplicabilità in presenza di una legge regionale -Sussiste – Ragioni. 2. Ambiente – L.R. Piemonte n. 19 del 2009 – Aree ZNC e ZPS – Individuazione – Partecipazione procedimentale – Coinvolgimento degli operatori economici del territorio coinvolto – Non è necessaria -Introduzione di norma più severa Motivazione congrua -Sufficienza. 3. Ambiente – L.R. Piemonte n. 19 del 2009 – Tutela degli habitat – Realizzazione di impianti eolici in prossimità di un S.I.C. e Z.S.C. – Divieto -Ammissibilità – Limite: motivazione congrua -Sussistenza – Legittimità 4. Ambiente – L.R. Piemonte n. 19 del 2009 – Aree non idonee – Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità – Realizzazione di impianti eolici – Divieto -Ammissibilità ex D.M. 10 ottobre 2010 all’allegato 3 lettera f).
1. <<L’art.2 del D.M. 17 ottobre 2007, norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata in quel momento storico dalle Regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare le ZSC e le ZPS. Come norma eccezionale, in base all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, essa non può applicarsi “oltre i casi e i tempi in essa considerati” e quindi è destinata a cedere nel momento in cui la Regione interessata esca dall’inerzia e legiferi sul punto, così come pacificamente ha fatto la Regione Piemonte con i descritti artt. 39 e 40 della L.R. n. 19 del 2009. Si deve pertanto fare esclusivo riferimento alle sopravvenute norme di legge regionale, con soluzione oltretutto maggiormente rispettosa sia dell’autonomia delle Regioni stesse, sia del principio di gerarchia delle fonti>>; 2. <>; 3. nella fattispecie in esame, è legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC) di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l’amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta di rischio per gli uccelli in transito con criteri non illogici. << Va premesso che nella materia in esame, riportabile alla pianificazione del territorio, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità, per la quale vale la regola generale: essa è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, ovvero manifestamente illogici, ovvero fondati su errato apprezzamento del fatto. Più in generale, l’azione amministrativa è sindacabile quando viola il principio di ragionevolezza. Nessuna di queste ipotesi ricorre nella specie. La motivazione adottata è quella che emerge dal contenuto dell’atto, letto nella sua interezza e quindi completo di allegati, riportata sopra ai 5.16- 5.20: l’amministrazione ha considerato la stessa fascia di rispetto di 1.000 mt prevista dalla D.G.R. 30-12221/2009 di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia ha costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri che appaiono non illogici o arbitrari e per vero nemmeno sono stati specificamente considerati. Questa conclusione non cambia neanche considerando gli ulteriori rilievi della parte appellante. È senz’altro vero che, in termini generali, la D.G.R. 30-12221/2009 non vieta in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata. Non si può però considerare illegittimo l’operato della Regione stessa nel momento in cui essa stessa, come si è detto sulla base di una motivazione congrua, ha reso questa norma più severa per un sito bene individuato come quello per cui è causa>>; 4. <>
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 07 gennaio 2025, n. 68, in Guida al Diritto 15 marzo 2025, n. 9, p.96, con il commento di Davide Ponte “No alla costruzione di impianti eolici vicino a siti di importanza comunitaria”.