Energia

ENERGIA: 1. Energia – Impianti FER – Provvedimenti del GSE: sono espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa e ad esito vincolato. 2. Energia – Impianti FER – Provvedimenti adottati dal GSE nell’esercizio del potere di verifica, accertamento e controllo – Art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 – Inapplicabilità -Ragioni. 3. Energia – Impianti FER – Divieto di artato frazionamento degli impianti – Costituisce una declinazione del generale divieto di abuso del diritto. 4. Energia – Impianti FER – Compresenza della localizzazione degli impianti nel medesimo sito e unicità della società responsabile dei vari impianti – Artato frazionamento della potenza degli impianti -Sussiste. 6. Energia – Impianti FER – Effettuazione di diverse attività di controllo nel corso del tempo da parte del GSE – È da ritenersi come fisiologica – Formazione di un provvedimento implicito avente ad oggetto l’effettuazione di un controllo positivo dei requisiti -Inconfigurabilità. 7. Energia – Impianti FER – art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, nel testo modificato dall’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020 – Disciplinante i controlli del GSE ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili – Non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione III-ter, Sentenza 16 maggio 2025, n. 9378, in Foro Amministrativo, n. 5 del 2025, pag. 713.
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