Approfondimenti
APPALTI: 1. Appalti – Appalti pubblici europei – Accordi internazionali con paesi terzi – Trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione -Spettanza. 2. Appalti– Appalti pubblici europei –- Operatori economici di paesi terzi – Mancanza di accordo internazionale che garantisca l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici – Inapplicabilità le norme contenute nella direttiva 2014/25.2. Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici ex direttiva 2009/147/Ce -Divieto di disturbo deliberato delle specie protette -Applicabilità alla realizzazione di infrastrutture: condizioni e limiti. 3. Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Misure volte a prevenire la perturbazione avente un effetto significativo sulle specie di uccelli selvatici ex art. 5, lett. d), direttiva 2009/147/Ce -Efficacia delle misure – Consulenza tecnica d’ufficio – Sufficienza -Attestazione della concreta attuazione con successo delle suddette misure -Non è necessaria.
1. Ai sensi dell’art. 43 della Dir. 2014/25/UE, nella misura in cui sono contemplati dagli accordi
internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare
agli operatori economici dei Paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno
favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione.
2. Le autorità nazionali non sono competenti a rendere applicabili, agli operatori economici di paesi
terzi che non abbiano concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca l’accesso
paritario e reciproco agli appalti pubblici, le disposizioni nazionali che recepiscono le norme
contenute nella direttiva 2014/25.
Le autorità nazionali non possono interpretare le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
2014/25 nel senso che esse si applicano altresì ad operatori economici di paesi terzi che non hanno
concluso accordi di tal genere con l’Unione, che siano stati ammessi, da un ente aggiudicatore, a
partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nello Stato membro interessato,
e ciò a pena di violare il carattere esclusivo della competenza dell’Unione in detto settore.
1. L’art. 5, lett. d), direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che non
vi è perturbazione intenzionale, ai sensi di tale disposizione, qualora misure attuate nell’ambito di un
progetto consentano di prevenire qualsiasi effetto significativo contrario agli obiettivi della direttiva
di mantenere o ripristinare a un livello soddisfacente la popolazione di tutte le specie di uccelli che
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, tenendo conto in
particolare delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché delle esigenze economiche e
ricreative.
2. Ai sensi della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il divieto di
disturbo deliberato delle specie protette si applica anche ad attività che, pur non essendo dirette
intenzionalmente a danneggiarle, comportino l’accettazione consapevole di possibili effetti
pregiudizievoli derivanti da interventi umani, quali la realizzazione di infrastrutture. Tuttavia, tale
divieto opera soltanto quando il disturbo sia idoneo a incidere in modo significativo sul livello di
conservazione delle popolazioni della specie interessata e non quando riguardi singoli esemplari privi
di incidenza sulla stabilità della popolazione. Nella valutazione deve essere tenuto conto delle misure
di mitigazione o accompagnamento previste dal progetto, le quali, se idonee a prevenire effetti
significativi contrari agli obiettivi di conservazione delle specie, escludono la configurabilità del
disturbo deliberato.
3. L’efficacia delle misure volte a prevenire qualsiasi perturbazione avente un effetto significativo
sulle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell’art. 5, lett. d), direttiva 2009/147(Ce, può essere
dimostrata mediante la valutazione motivata di un consulente tecnico d’ufficio, purché essa sia
fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale. Per contro, non può essere richiesto che la prova dell’efficacia di tali misure sia fornita
mediante una documentazione scientifica che attesti la concreta attuazione con successo delle
suddette misure.
Corte Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza 22 ottobre 2024, C652/2022, in Giurisprudenza Italiana, n. 2 del 2026 pag. 376, con commento di G. Caddeo: “Il principio di reciprocità nei confronti dei Paesi terzi nelle gare d’appalto europee”