Appalti pubblici, Contratti

In tema di appalto di opere pubbliche, l’inutile scadenza del termine per l’esecuzione del collaudo (che
è stato normativamente fissato in sei mesi dalla ultimazione dei lavori ex articolo 4 della legge n. 741
del 1981), conseguente all’inadempimento dell’ente committente, fa sorgere il diritto dell’appaltatore
al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dallo articolo 30, comma 3, del Dm n. 145
del 2000, stante il ritardo nell’estinzione dell’obbligazione, che gli consente di agire per
l’adempimento, senza necessità di mettere in mora l’amministrazione, e segna il momento in cui inizia
a decorrere la prescrizione del credito.

Cass. civ., Sezione I, Ordinanza 6 marzo 2026, n. 5096, in Guida la Diritto n. 13 del 2026, pag. 55

vedi documento